PrestO voucher lavoro occasionale 2017 Inps, acronimo di Prestazione Occasionale, è il nuovo contratto semplificato previsto dall’articolo 54 bis “Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia” del Dl 50/2017 cd. Manovra Correttiva 2017.

Il nuovo voucher PrestO 2017, rispetto al vecchio voucher lavoro occasionale, potrà essere usato anche nel settore agricolo e da tutte le aziende fino a 5 dipendenti.

Per i privati, invece, ci sarà il Libretto Famiglia che servirà a pagare piccoli lavori domestici, ivi inclusi interventi di giardinaggio, manutenzione e pulizia, assistenza domiciliare a persone con disabilità, anziani, bambini e ammalati, insegnamento privato e babysitter.

Ciascun voucher, avrà un valore di 12 euro lordi di cui:

  • 2,97 euro di contributi gestione separata Inps,
  • 0,30 euro di contributi      INAIL e
  • 0,10 euro di oneri      gestionali

per un importo netto complessivo pari a circa 9 euro.

Secondo le nuove istruzioni PrestO potrà essere utilizzato solo da determinate aziende in possesso di specifici requisiti, avrà un costo maggiore per le aziende, non potrà essere acquistato presso banche e tabaccai ed i datori di lavoro dovranno obbligatoriamente comunicare all’Inps i dati del prestatore, il luogo e l’orario di lavoro.

A quest’ultimo proposito, è importante evidenziare che il nuovo contratto di lavoro occasionale 2017 PrestO prevede dei limiti di orario ben precisi oltre al riconoscimento per il lavoratore del diritto al riposo giornaliero e settimanale.

I limiti all’utilizzo del PrestO riguardano:

a)      Il compenso non può superare i € 5.000,00 l’anno, sia per il datore di lavoro (nei confronti di più lavoratori) che per il lavoratore (con riferimento al rapporto con più committenti);  tale limite viene computato in misura pari al 75% del suo importo, qualora le prestazioni di lavoro occasionali vengano rese dai seguenti soggetti:

  • Titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • Giovani di età inferiore ai 25 anni se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un corso universitario;
  • disoccupati ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
  • percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito (l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali).

Il computo ridotto, cioè quello pari al 75% descritto in precedenza, riguarda esclusivamente i limiti di 5.000 euro fissati per l’utilizzatore e non anche quelli del prestatore per il quale l’importo massimo di compensi che potrà ricevere nel corso dell’anno civile è sempre pari ad un importo non superiore a 5.000 euro con riferimento alla totalità degli utilizzatori.

b)      la tipologia di committente. Sono esclusi gli utilizzatori che:

  • hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
  • sono imprese agricole, salvo che per le attività lavorative rese dai seguenti soggetti non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli: titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; giovani con meno di venticinque anni di età (se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi universitario); disoccupati; percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito (anche in tal caso l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali);.
  • sono imprese edili e settori affini, imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, nonchè imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
  • operano nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi;

c)       Il numero massimo delle ore di prestazione da rendere in favore dello stesso utilizzatore, non può essere superiore a 4 ore al giorno e 280 ore all’anno.

Inoltre non sarà possibile ricorrere al lavoro occasionale con i soggetti che abbiano in corso o abbiano cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato.

datori di lavoro, imprese – committenti, che intendono fruire dei voucher PrestO 2017, oltre a dover tenere conto dei limiti di retribuzione annua, delle nuove regole e dei diritti del lavoratore, devono considerare anche i nuovi adempimenti.

Per utilizzare PrestO, infatti, i datori di lavoro saranno obbligati a trasmettere per via telematica all’Inps o tramite contact center una dichiarazione contenente:

a) dati anagrafici e identificativi del prestatore;

b) luogo di svolgimento della prestazione;

c) oggetto della prestazione;

d) data e ora di inizio e di termine della prestazione (nel caso di imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni);

e) compenso pattuito per la prestazione per non meno di 36 euro, nel limite di prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative in un giorno (eccetto per quanto previsto per il settore agricolo).

Se la prestazione non viene più resa, sempre attraverso i consueti canali, l’utilizzatore è tenuto a comunicare entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione la revoca della dichiarazione trasmessa all’INPS.

Il pagamento dei compensi ai lavoratori occasionali dall’INPS è effettuato il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito su conto corrente bancario o, in mancanza, attraverso bonifico bancario pagabile presso gli uffici postali.

Per i datori di lavoro che non adempieranno alle nuove regole di comunicazione dei voucher PrestO sono previste sanzioni variabili tra i 500 ai 2.500 euro.

Inoltre, è prevista la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato in caso di superamento dei limiti di retribuzione PrestO o dei limiti di orario massimo di lavoro occasionale consentito, pari a 280 ore.

Per committenti persone fisiche, il voucher (non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa) viene sostituito dal Libretto Famiglia. Si tratta di un libretto nominativo che l’utilizzatore può acquistare attraverso la piattaforma informatica INPS, o presso gli uffici postali, per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori esclusivamente per: 

  • piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
  • assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
  • insegnamento privato.

Il Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento dal valore nominale di 10 euro netti utilizzabili per ogni prestazione di durata non superiore a un’ora. Al valore del titolo occorre aggiungere anche le seguenti quote a carico dell’utilizzatore:

– 1,65 euro per contributi INPS alla contribuzione alla Gestione separata

– 0,25 euro per premio INAIL

– 0,10 euro per il finanziamento degli oneri gestionali

per un costo complessivo pari a 12 euro.