A decorrere dal 6 aprile 2014, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 39 del 4 marzo 2014 in tema di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, dovranno acquisire, previo consenso del lavoratore interessato, il certificato penale del casellario giudiziale, al fine di verificare l’esistenza di condanne ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, per taluno dei reati:
– prostituzione minorile (600-bis del codice penale)
– pornografia minorile (600-ter del codice penale)
– detenzione di materiale pornografico (600-quater del codice penale)
– iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (600-quinquies del codice penale)
– adescamento minorenni (609-undieces del codice penale)
I costi per il rilascio del certificato sono: 16 euro di bollo e 3,54 euro per diritti di segreteria (7,08 euro in caso di urgenza).
Per la richiesta del certificato, il datore di lavoro, previa acquisizione del consenso da parte dell’interessato, dovrà compilare un apposito modello pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia MGcir3apr2014modello.