Con risposta ad interpello n. 24 del 1° agosto 2012 il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito alcuni aspetti riguardanti le modalità di fruizione dei tre giorni mensili di permesso ex art. 33, comma 3, L. n. 104/1992. In particolare, le questioni riguardavano:
- il riproporzionamento del numero di giorni di permesso spettanti, in base alla prestazione lavorativa effettivamente svolta, qualora il dipendente fruitore dei suddetti permessi abbia legittimamente beneficiato di altre tipologie di permessi o congedi a lui spettanti (quali permesso sindacale, maternità facoltativa, maternità obbligatoria, malattia, congedo straordinario invalidi ecc.) e si sia, pertanto, assentato dal lavoro nell’arco del mese di riferimento;
- il riproporzionamento del numero di giorni di permesso spettanti nel caso di un dipendente che inoltri istanza di permesso ex L. n. 104/1990 per la prima volta nel corso del mese (ad es. il giorno 19).
La risposta del Ministero al primo quesito prevede la non applicazione del principio del riproporzionamento del diritto ai permessi ex legge n. 104/1992 in funzione dei giorni di prestazione lavorativa effettivamente svolta, in presenza di assenze “giustificate” riconosciute per legge come diritti spettanti al lavoratore.
Viceversa, il riproporzionamento dovrà operarsi nel caso di lavoratore che presenti domanda per la prima volta nel corso del mese.