L’omesso versamento delle trattenute previdenziali oltre la soglia di 10.000 euro annui è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Diversamente, se l’importo omesso resta sotto la predetta soglia, al datore di lavoro si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

Per non incorrere nell’illecito, il datore di lavoro ha tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione per regolarizzare la propria posizione. Qualora l’illecito assuma rilevanza penale, l’organo accertatore dovrà provvedere, successivamente all’attivazione della procedura di regolarizzazione, ad inoltrare la denuncia all’Autorità giudiziaria nella quale si darà contezza anche dell’esito, negativo o positivo, dell’invito a versare le quote omesse.

Ma quale principio contabile è necessario seguire per valutare il superamento di tali soglie di punibilità?

Con la sentenza n. 22140, depositata l’8 maggio 2017, la Suprema Corte ha disatteso l’interpretazione fornita dal Ministero del lavoro e dall’INPS e ha stabilito che per determinare la soglia dei 10.000 euro che rendono punibile il mancato versamento delle trattenute previdenziali nel periodo annuale di riferimento, occorre adottare il principio di competenza e non quello di cassa. Rileva, quindi, il momento in cui le obbligazioni rimaste inadempiute sono sorte, vale a dire il mese in cui il debito si è formato, a prescindere dal termine di scadenza per il versamento, che rileva solamente ai fini della individuazione del momento di consumazione del reato.

Il Ministero del lavoro, infatti, con nota n. 9099/2016  affermava che, ai fini della determinazione dell’importo omesso nell’anno, si deve tenere conto dei versamenti effettuati dal 16 gennaio (relativi al mese di dicembre dell’anno precedente) sino al 16 dicembre dell’anno di riferimento (relativi al mese di novembre). Dello stesso parere era l’INPS che con circolare n. 121 del 7 luglio 2016 ha precisato che l’arco temporale da considerare per il controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi è quello che intercorre tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno civile. Tenuto pertanto conto delle singole scadenze legali degli adempimenti dovuti dai datori di lavoro – siano essi datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens, committenti della Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, oppure datori di lavoro agricoli – i versamenti che concorrono alla determinazione della soglia di euro 10.000 annui sono quelli relativi al mese di dicembre dell’anno precedente all’annualità considerata (da versare entro il 16 gennaio) fino a quelli relativi al mese di novembre dell’annualità considerata (da versare entro il 16 dicembre).

La Corte di Cassazione penale ha invece confermato con sentenza n. 39882 del 4 settembre 2017 l’interpretazione già fornita con la sentenza n. 22140/2017 quanto alla modalità di determinazione della soglia di punibilità per il mancato versamento delle trattenute previdenziali.