L’INAIL premia con uno sconto denominato “oscillazione per prevenzione” le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).
La riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori/anno adibiti alla singola lavorazione, e varia da un minimo dello 7% ad un massimo del 30%.
Chi può beneficiarne?
Possono beneficiarne, su domanda, tutte le Aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti).
In aggiunta, è necessario che l’azienda abbia effettuato, nell’anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.
Cosa bisogna fare per ottenere la riduzione?
L’Azienda deve presentare o spedire all’INAIL, entro il 29 febbraio 2012, una domanda su apposito modello predisposto dall’INAIL.
Quando e come si applica la riduzione?
L’INAIL, entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, comunica all’azienda, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento adottato adeguatamente motivato.
La riduzione riconosciuta dall’INAIL opera solo per l’anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall’azienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.