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	<title>&#039;unioni civili&#039; Archivi - Studio Loscalzo</title>
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	<description>Consulenza del lavoro</description>
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		<title>Unioni civili e convivenze: cosa cambia in materia di lavoro.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2016 10:52:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA['assegno familiare]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La legge n.76 del maggio 2016 ha introdotto nell’ordinamento giuridico la regolamentazione delle unioni civili  e convivenze di fatto. L’unione civile è costituita dal legame tra due persone maggiorenni dello stesso sesso, unite civilmente attraverso dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. La costituzione dell’unione comporta che le parti [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.loscalzo.it/unioni-civili-e-convivenze-cosa-cambia-in-materia-di-lavoro/">Unioni civili e convivenze: cosa cambia in materia di lavoro.</a> proviene da <a href="https://www.loscalzo.it">Studio Loscalzo</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2016/06/images.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignleft size-full wp-image-2883" alt="images" src="https://www.loscalzo.it/wp-content/uploads/2016/06/images.jpg" width="300" height="168" /></a>La legge n.76 del maggio 2016 ha introdotto nell’ordinamento giuridico la regolamentazione delle unioni civili  e convivenze di fatto.</p>
<p style="text-align: justify;">L’<b>unione civile </b>è costituita dal legame tra due persone maggiorenni dello stesso sesso, unite civilmente attraverso dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni.</p>
<p style="text-align: justify;">La costituzione dell’unione comporta che le parti acquistino gli stessi diritti e i medesimi doveri previsti in caso di matrimonio.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">Diversamente, la </span><b style="line-height: 1.5em;">convivenza di fatto </b><span style="line-height: 1.5em;">può riguardare sia coppie eterosessuali che coppie omosessuali: sono conviventi di fatto due persone maggiorenni non unite né civilmente né in matrimonio, ma solo da uno stabile legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale in quanto coabitanti (la coabitazione deve risultare dalla dichiarazione anagrafica di cui  all&#8217;articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell&#8217;articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Ai conviventi di fatti sono estese (a differenza di quanto accade con le unioni civili) <i>solo</i> alcune prerogative spettanti ai coniugi.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne deriva che – per alcuni aspetti – è stato rilevato come i <strong>livelli di tutela</strong> introdotti per le unioni civili omosessuali siano superiori a quelli delle convivenze di fatto eterosessuali, nel presupposto che le unioni civili sono l’unica possibilità di costituire una “formazione sociale” rilevante ai fini giuridici, mentre i soggetti eterosessuali possono scegliere tra due diversi tipi di “contratto” (matrimonio e convivenza di fatto) e, quindi, tra due diversi assetti di interessi, diritti e doveri.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad esempio ai conviventi di fatto sono riconosciuti gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall&#8217;ordinamento penitenziario, nonché in caso di malattia o di ricovero del convivente, acquisendo il diritto reciproco di visita, di assistenza nonchè di accesso alle informazioni personali.</p>
<p style="text-align: justify;">I conviventi possono stipulare ‘un contratto di convivenza’ per disciplinare i loro rapporti patrimoniali.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">Da entrambi gli istituti scaturiscono, pertanto, alcuni effetti nel rapporto di lavoro e nella sfera previdenziale.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto concerne le unioni civili, la norma chiave è costituita dall’articolo 1 co. 2 della suddetta legge che assicura l’effettività di alcuni diritti e obblighi.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, salvo eccezioni previste dai contratti collettivi, alla coppia omosessuale spettano una serie di vantaggi:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>in caso di morte del prestatore di lavoro, alla parte dell&#8217;unione civile spettano l’indennità sostitutiva del preavviso e del Tfr;</li>
<li>in materia di Tfr, in caso di scioglimento dell’unione civile, a uno dei due <i>partner (titolare dell’assegno di mantenimento)</i> compete il 40% del Tfr spettante dall’altra parte in caso di cessazione del rapporto di lavoro in relazione a quanto maturato durante l&#8217;unione civile;</li>
<li>il diritto al congedo familiare (assimilabile a quello matrimoniale);</li>
<li>il diritto ai permessi per assistenza al <i>partner </i>disabile e al congedo di 3 giorni per lutto o per grave infermità dell&#8217;altra parte;</li>
<li>la facoltà di revocare il consenso alle clausole elastiche, nonché la priorità nel diritto di trasformazione del rapporto in <i>part time </i>per assistere il partner affetto da gravi patologie oncologiche;</li>
<li>il diritto di convalida delle dimissioni del lavoratore dal giorno in cui costituisce un&#8217;unione civile fino ad un anno dopo;</li>
<li>nullità del licenziamento intimato in concorso con l&#8217;unione civile;</li>
<li>sotto l’aspetto previdenziale la coppia unita civilmente costituisce nucleo ai fini della spettanza del relativo assegno familiare e delle detrazioni fiscali previste dalla legge;</li>
<li>infine, all’altro <i>partner</i> spetta anche la rendita Inail in caso di morte del lavoratore per infortunio sul lavoro, così come la pensione ai superstiti in caso di morte del pensionato o del lavoratore assicurato.</li>
<li>maturazione del <strong>diritto alla pensione indiretta o di reversibilità</strong> secondo le medesime regole e nella misura prevista – da ciascuna gestione previdenziale – per il coniuge superstite.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Relativamente al rapporto di lavoro dei conviventi di fatto, invece, al <i>partner</i> che presta stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro <i>partner</i> è riconosciuta la partecipazione agli utili della stessa impresa ed ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell&#8217;azienda, anche in ordine all&#8217;avviamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di societa&#8217; o di lavoro subordinato.</p>
<p style="text-align: justify;">È invece completamente omessa qualsiasi misura di natura previdenziale o assistenziale spettante ai collaboratori familiari iscrivibili alla gestione artigiani e commercianti, sebbene si attendano ulteriori chiarimenti in merito dall’Inps.</p>
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