L’art. 3 del D.Lgs. n. 24/2012 prevede l’introduzione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da euro 250 ad euro 1250 nel caso di mancata comunicazione da parte dell’utilizzatore di lavoratori somministrati di:
  1. numero e  motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
  2. durata;
  3. numero e qualifica dei lavoratori interessati

alla rappresentanza sindacale unitaria ovvero alle rappresentanze aziendali e in mancanza alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Tale obbligo deve essere adempiuto “ogni dodici mesi”.

Nella fase transitoria relativa all’anno 2012, la comunicazione riguarderà i  contratti di somministrazione di lavoro conclusi nell’arco temporale compreso tra il 6 aprile 2012, data di entrata in vigore del medesimo decreto, e il 31 dicembre 2012; per gli anni successivi, occorre, invece, tenere presente il periodo di dodici mesi intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.

Il termine per l’adempimento dell’obbligo è fissato al 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2013.