Con la circolare n. 8 del 18 aprile, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce al proprio personale ispettivo le istruzioni operative per il controllo della legittimità e regolarità dei tirocini formativi extracurriculari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo). Agli ispettori il compito di verificare che l’attività svolta dal tirocinante sia effettivamente funzionale all’apprendimento e non si tratti piuttosto di una mera prestazione lavorativa.

Laddove riscontrino violazioni delle disposizioni regionali che regolano l’istituto o in caso di mancanza dei requisiti propri del tirocinio, gli Ispettori potranno convertire il tirocinio in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ché, il legislatore, considera essere “la forma comune di rapporto di lavoro” (articolo 1, Decreto Legislativo n. n. 81/2015).

Di seguito alcune ipotesi di violazione della normativa che possono portare ad una conversione del rapporto formativo in rapporto di lavoro subordinato:

– tirocinio attivato in relazione ad attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, in quanto attività del tutto elementari e ripetitive;

– tirocinio attivato con un soggetto che non rientra nelle casistiche indicate dalla legge regionale (es. soggetti in stato di disoccupazione, beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, lavoratori a rischio di disoccupazione, soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione, soggetti disabili e svantaggiati)

– tirocinio di durata inferiore al limite minimo stabilito dalla legge regionale;

– tirocinio attivato da soggetto promotore che non possiede i requisiti previsti dalla legge regionale;

– totale assenza di convenzione tra soggetto ospitante e soggetto promotore;

– totale assenza di PFI;

– coincidenza tra soggetto promotore e soggetto ospitante;

– tirocinio attivato per sostituire lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività e/o personale in malattia, maternità o ferie;

– tirocinio attivato per sopperire ad esigenze organizzative del soggetto ospitante (a titolo esemplificativo, nei casi in cui il buon andamento dell’unità produttiva è demandato al solo tirocinante);

– tirocinio attivato con un soggetto che abbia avuto un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione coordinata e continuativa con il soggetto ospitante negli ultimi due anni;

– tirocinio attivato con un soggetto con il quale è intercorso un precedente rapporto di tirocinio, fatte salve eventuali proroghe o rinnovi nel rispetto della durata massima prevista dalla legge regionale;

– tirocinio attivato in eccedenza rispetto al numero massimo consentito ex lege;

– impiego del tirocinante per un numero di ore superiore rispetto a quello indicato nel PFI in modo continuativo pari almeno al 50% rispetto a quello stabilito dal PFI;

– difformità tra quanto previsto dal PFI in termini di attività previste come oggetto del tirocinio e quanto effettivamente svolto dal tirocinante presso il soggetto ospitante

– corresponsione significativa e non episodica di somme ulteriori rispetto a quanto previsto nel PFI.

Oltre che alla mancanza di tali ipotesi, per verificare la genuinità del tirocinio formativo gli ispettori del lavoro dovranno svolgere un’ulteriore approfondimento relativamente alla presenza (o meno) degli indici di subordinazione, ordinariamente previsti per il solo personale dipendente, quali:

– la gestione delle presenze e l’organizzazione dell’orario (es. autorizzazione ferie)

– l’applicazione di misurazione dei risultati delle attività svolte in funzione del raggiungimento degli obiettivi produttivi aziendali;

– la predisposizione di procedimenti disciplinari per “scarso rendimento”.

Infine, nell’ipotesi in cui l’azienda volesse prorogare il tirocinio oltre la durata massima consentita dalla normativa regionale, detta prosecuzione sarà considerata quale rapporto di lavoro “in nero” e come tale sarà applicata la c.d. maxi-sanzione. Cosa diversa è se l’azienda ospitante farà proseguire il periodo formativo oltre il periodo previsto dal piano formativo individuale (PFI) ma, comunque, all’interno della durata massima prevista dalla legge regionale. In questo caso, la violazione verrà trattata come mera sanzione amministrativa per mancata comunicazione di proroga al Centro per l’impiego (da 100 a 500 euro).

L’INL ricorda infine che le Linee Guida 2017 prevedono un differente regime sanzionatorio tra i casi in cui le violazioni non sono sanabili e comportano l’intimazione alla cessazione del tirocinio, pena l’interdizione per il soggetto promotore e/o ospitante ad attivarne altri nei successivi 12/18 mesi (es. violazione della proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini, della durata massima del tirocinio, del numero di tirocini attivabili contemporaneamente), e i casi di violazioni sanabili in cui l’intimazione è preceduta da un invito alla regolarizzazione (es.  inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor; violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell’accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle norme).

Anche la mancata corresponsione dell’indennità economica, indicata formalmente nel PFI, comporta a carico del trasgressore l’irrogazione di una sanzione amministrativa (da 1.000 a 6.000 euro).