Si riportano le risposte del Ministero del Lavoro in ordine agli orientamenti che verranno seguiti dal personale ispettivo nel corso delle verifiche presso le aziende sulla corretta applicazione della Riforma Fornero.

1) Quali sono le principali novità introdotte dalla riforma in ordine al lavoro mediante voucher?

Ai sensi dell’art. 70, D.Lgs. n. 276/2003 è possibile attivare prestazioni di natura occasionale e accessoria tenendo conto esclusivamente del limite di carattere economico. Tale limite, pari a euro 5.000 da considerarsi al netto delle trattenute previste dalla legge, originariamente quantificato in relazione alla attività prestata nei confronti del singolo committente, va riferito oggi al compenso massimo che il lavoratore accessorio può percepire, nel corso dell’anno solare, indipendentemente dal numero dei committenti.

Fermo restando il limite complessivo di euro 5.000 nel corso di un anno solare, il legislatore stabilisce che “nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative (…) possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente (…)” (cfr. circolare n. 4/2013).

2) Ai fini del riscontro della genuinità dell’utilizzo dei buoni lavoro per prestazioni accessorie occorre verificarne la natura?

No. Ai fini qualificatori risulta determinante unicamente il rispetto del requisito di carattere economico dei 5.000 e 2.000 euro. Se la prestazione lavorativa è contenuta entro tali limiti, al personale ispettivo non è consentito entrare nel merito delle modalità di svolgimento della prestazione perché ciò finirebbe per vanificare le finalità stesse dell’istituto. In sostanza, se sono corretti i presupposti di instaurazione del rapporto, il legislatore presume che qualunque prestazione rientrante nei limiti economici sopra descritti sia per definizione occasionale e accessoria, anche se in azienda sono presenti lavoratori che svolgono la medesima prestazione con un contratto di lavoro subordinato.

3) Quali sono le conseguenze in caso di superamento del limite economico previsto dalla legge?

In sede di accertamento ispettivo, ed esclusivamente con riferimento al soggetto committente avente natura di impresa, nel caso di superamento del limite economico si potrà verificare se la prestazione svolta sia riconducibile ad un rapporto di tipo autonomo o subordinato, con eventuali conseguenze sul piano lavoristico e contributivo.