L’Inps, con la circolare n. 75 del 11 giugno 2014, comunica la variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Il tasso di interesse di dilazione del pagamento dei contributi sociali, per i versamenti effettuati a partire dall’11 giugno 2014, è stato fissato nella misura del 6,15% annuo.
Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare e’ rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, oltre agli interessi è dovuto il pagamento di una sanzione civile in ragione d’anno del 5,65%, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti,con il limite del 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
La stessa misura di sanzione è dovuta qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa.
In caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, la sanzione civile dovuta in ragione d’anno sale al 30 per cento, con il limite del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.