È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 la legge di conversione del Decreto Salute e Sicurezza (D.L. n. 159/2025, convertito nella L. n. 198/2025), in vigore dal 31 dicembre 2025.
Il provvedimento introduce un insieme articolato di misure finalizzate al rafforzamento della prevenzione, al contrasto degli infortuni e al consolidamento della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, con impatti rilevanti per imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni.
Revisione delle aliquote INAIL e incentivi alla prevenzione (art. 1)
Dal 1° gennaio 2026 è attribuita all’INAIL la facoltà di:
- rivedere le aliquote di oscillazione per andamento infortunistico, con l’obiettivo di premiare i datori di lavoro virtuosi;
- procedere alla revisione dei contributi in agricoltura, nel rispetto dell’equilibrio della gestione tariffaria.
Sono escluse dai benefici le imprese che abbiano riportato, nei due anni precedenti, condanne definitive per gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.
Termini stringenti per la formazione in turismo e ristorazione (art. 1-bis)
Per le imprese turistico-ricettive e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, la formazione e l’eventuale addestramento specifico in materia di sicurezza devono essere completati entro 30 giorni:
- dalla costituzione del rapporto di lavoro;
- oppure dall’inizio dell’utilizzazione, in caso di somministrazione di lavoro.
Rete del lavoro agricolo di qualità e sicurezza (art. 2)
L’adesione alla Rete del lavoro agricolo di qualità è subordinata all’assenza, negli ultimi tre anni, di:
- condanne penali;
- sanzioni amministrative in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Dal 2026, alle imprese agricole iscritte alla Rete è riservata una quota delle risorse INAIL per progetti di investimento, formazione e sperimentazione di soluzioni innovative in ambito prevenzionistico.
Vigilanza su appalti, badge di cantiere e patente a crediti (art. 3)
Il decreto rafforza l’attività di controllo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro nei confronti delle imprese che ricorrono ad appalto e subappalto, introducendo importanti novità:
Badge di cantiere
- obbligo di tessera di riconoscimento con codice univoco anticontraffazione;
- utilizzo anche in modalità digitale, interoperabile con la piattaforma SIISL.
Patente a crediti
- nuove modalità di decurtazione del punteggio;
- inasprimento delle sanzioni per lavoro irregolare;
- raddoppio della sanzione (fino a 12.000 euro) per chi opera senza patente;
- sospensione cautelare in caso di infortuni mortali o con esiti invalidanti permanenti.
Le modifiche operano per gli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026.
Potenziamento dell’attività ispettiva (art. 4)
È previsto un rafforzamento degli organici dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, al fine di incrementare l’efficacia dei controlli.
Prevenzione, formazione e RLS (art. 5)
Il decreto interviene in modo strutturale sul D.Lgs. n. 81/2008, prevedendo:
- stanziamento annuo INAIL di almeno 35 milioni di euro per formazione e divulgazione della sicurezza;
- utilizzo di strumenti digitali e tecnologie immersive per l’apprendimento;
- estensione dell’obbligo di aggiornamento periodico degli RLS anche alle imprese con meno di 15 dipendenti;
- registrazione delle competenze formative nel fascicolo elettronico del lavoratore, rilevante anche ai fini ispettivi;
- inserimento, tra le misure generali di tutela, della prevenzione di condotte violente o moleste nei luoghi di lavoro.
Tutela INAIL per studenti nei percorsi scuola-lavoro (art. 7)
La copertura assicurativa INAIL per gli studenti è estesa anche agli infortuni in itinere.
Le convenzioni con le imprese ospitanti non possono prevedere l’impiego degli studenti in attività ad elevato rischio, come individuate nel DVR.
Borse di studio per i superstiti di vittime del lavoro (art. 8)
Dal 1° gennaio 2026 è istituita una borsa di studio INAIL per alunni e studenti superstiti di lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale.
SIISL, benefici contributivi e politiche attive (art. 14)
Dal 1° aprile 2026:
- i datori di lavoro che richiedono benefici contributivi devono pubblicare le offerte di lavoro sul SIISL;
- le comunicazioni obbligatorie potranno essere effettuate anche tramite tale piattaforma;
- le Agenzie per il Lavoro sono tenute a pubblicare tutte le posizioni gestite sul SIISL.
Resta condizione essenziale il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza.
Lavoratori fragili e inclusione lavorativa (art. 14-bis)
Viene elevato dal 10% al 60% il limite massimo di copertura della quota di riserva per persone con disabilità tramite convenzioni di inserimento lavorativo.
Tra i soggetti destinatari rientrano anche ETS non commerciali e società benefit.
Near miss e cultura della prevenzione (art. 15)
Entro sei mesi dall’entrata in vigore, il Ministero del Lavoro adotterà linee guida sui “mancati infortuni” (near miss) per le imprese con più di 15 dipendenti, con obblighi di tracciamento, analisi e comunicazione dei dati aggregati.
Sorveglianza sanitaria e promozione della salute (art. 17)
Tra le principali novità:
- i controlli sanitari sono computati nell’orario di lavoro (salvo quelli preassuntivi);
- rafforzato il ruolo del medico competente nella prevenzione oncologica;
- possibilità di visite per verificare l’eventuale assunzione di alcol o sostanze in attività ad alto rischio;
- previsione, in sede di contrattazione collettiva, di permessi retribuiti per screening oncologici.
Conclusione
Il Decreto Salute e Sicurezza segna un rafforzamento organico del sistema prevenzionistico, con interventi che incidono su formazione, vigilanza, responsabilità d’impresa e politiche attive del lavoro.
Per datori di lavoro e professionisti diventa centrale un adeguamento tempestivo degli assetti organizzativi e degli adempimenti in materia di salute e sicurezza.

