L’Approfondimento dell’8 gennaio 2026 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro analizza l’evoluzione del meccanismo del silenzio-assenso per la destinazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR), alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025), che rafforzano il ruolo della previdenza complementare come secondo pilastro del sistema pensionistico.


Il TFR come retribuzione differita e strumento previdenziale

Il Trattamento di Fine Rapporto, disciplinato dall’art. 2120 c.c., costituisce una forma di retribuzione differita, che matura durante il rapporto di lavoro ed è liquidata alla cessazione, a prescindere dalla causa.

Nel tempo, la funzione del TFR si è evoluta:

  • da indennità di sostegno economico nel periodo successivo alla perdita del lavoro;
  • a strumento di integrazione della pensione pubblica, soprattutto in un contesto di carriere lavorative frammentate e di progressiva riduzione del tasso di sostituzione delle pensioni obbligatorie.

Previdenza complementare e conferimento del TFR

Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma organica della previdenza complementare (D.Lgs. n. 252/2005), il lavoratore subordinato può scegliere se:

  • mantenere il TFR in azienda;
  • oppure destinarlo a una forma pensionistica complementare.

L’adesione a un fondo pensione consente, in presenza di un fondo negoziale, anche il versamento di una contribuzione aggiuntiva del lavoratore e del datore di lavoro, secondo quanto previsto dal CCNL applicato.


La scelta del lavoratore: TFR in azienda o fondo pensione

Entro sei mesi dalla data di assunzione, il lavoratore è chiamato a esprimere la propria scelta mediante i modelli TFR2:

  • adesione esplicita alla previdenza complementare, con conferimento del TFR maturando;
  • rifiuto esplicito, con mantenimento del TFR presso il datore di lavoro.

La scelta di adesione alla previdenza complementare è irreversibile, mentre il lavoratore che inizialmente mantiene il TFR in azienda può successivamente optare per il conferimento a un fondo pensione.

Per le aziende con almeno 50 dipendenti, il TFR dei lavoratori non aderenti alla previdenza complementare deve essere versato al Fondo di Tesoreria INPS, assumendo natura di contribuzione previdenziale.


Il meccanismo del silenzio-assenso

In assenza di una scelta espressa entro il termine di sei mesi, opera il meccanismo del silenzio-assenso:
il TFR maturando è automaticamente destinato alla forma pensionistica complementare prevista dal CCNL o, in presenza di più fondi, a quello con il maggior numero di adesioni; in mancanza, al fondo residuale individuato dalla normativa.

Tale meccanismo è finalizzato a incentivare l’adesione alla previdenza complementare e ad ampliare la platea dei lavoratori coperti dal secondo pilastro pensionistico.


Le novità introdotte dal 2026

La legge di Bilancio 2026 interviene in modo significativo sul sistema, introducendo tre principali innovazioni:

Estensione dell’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria INPS

Dal 1° gennaio 2026, l’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS è esteso anche ai datori di lavoro che raggiungono successivamente la soglia dimensionale dei 50 dipendenti.
In via transitoria:

  • per il biennio 2026-2027, l’obbligo riguarda le aziende con almeno 60 dipendenti;
  • dal 2032, la soglia sarà ridotta a 40 dipendenti.

Adesione automatica alla previdenza complementare

Dal 1° luglio 2026, per i lavoratori neoassunti del settore privato (con esclusione dei lavoratori domestici), è introdotto un meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare.

Il lavoratore può rinunciare entro 60 giorni dalla data di assunzione; in mancanza di rinuncia:

  • il TFR maturando è conferito alla forma pensionistica collettiva prevista dal CCNL;
  • in presenza di più fondi, a quello con il maggior numero di adesioni;
  • in assenza di accordi, al fondo residuale individuato dalla normativa.

Conferimento della contribuzione aggiuntiva

Con l’adesione automatica, oltre al TFR maturando, confluisce nella previdenza complementare anche la contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro, nella misura prevista dagli accordi collettivi, salvo il caso di lavoratori con retribuzione annua lorda inferiore all’importo dell’assegno sociale.


Considerazioni conclusive

L’intervento normativo rafforza in modo significativo il ruolo del silenzio-assenso e dell’adesione automatica quale leva di politica previdenziale, orientata a:

  • incrementare la diffusione della previdenza complementare;
  • garantire una maggiore integrazione delle future prestazioni pensionistiche;
  • coinvolgere un numero crescente di datori di lavoro nel finanziamento del secondo pilastro.

Per imprese e consulenti del lavoro diventa centrale una corretta informazione ai lavoratori neoassunti e un puntuale adeguamento delle procedure amministrative e contributive.