Dal 1° marzo 2026 sarà disponibile, sul portale istituzionale del Ministero del Lavoro – sezione Servizi Lavoro, il nuovo applicativo per la compilazione e la trasmissione del Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile relativo al biennio 2024-2025, con scadenza fissata al 30 aprile 2026.
L’adempimento si inserisce nel quadro dell’art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità) ed è uno degli strumenti centrali del sistema di monitoraggio della parità di genere nei luoghi di lavoro.
Soggetti obbligati
Sono tenute alla redazione e trasmissione del Rapporto:
- tutte le aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti.
Per le imprese con organico inferiore la compilazione resta facoltativa, ma può assumere rilievo strategico:
- ai fini della partecipazione a procedure pubbliche;
- nell’ambito dei percorsi di certificazione della parità di genere.
Contenuti del Rapporto
Il modello raccoglie informazioni relative a:
- composizione dell’organico;
- assunzioni e cessazioni;
- inquadramenti e progressioni di carriera;
- livelli retributivi;
- utilizzo degli istituti contrattuali.
Si tratta, quindi, di un adempimento con rilevanti riflessi non solo sotto il profilo normativo, ma anche in termini di analisi organizzativa e politiche di gestione del personale.
Modalità operative
La compilazione dovrà avvenire esclusivamente in modalità telematica.
Il nuovo applicativo consentirà:
- il riutilizzo dei dati del biennio 2022-2023, con possibilità di aggiornamento;
- una riduzione degli oneri amministrativi, fermo restando l’obbligo di verifica puntuale delle informazioni inserite.
È inoltre prevista una sezione dedicata all’assistenza tramite l’URP online del Ministero.
Regime sanzionatorio
Il rispetto della scadenza del 30 aprile 2026 assume particolare rilievo.
In caso di inadempimento:
- applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 11 del D.P.R. n. 520/1955;
- in caso di mancata trasmissione protratta per oltre 12 mesi → sospensione per un anno dei benefici contributivi;
- per Rapporto incompleto o non veritiero → sanzione da 1.000 a 5.000 euro.
