Un recente orientamento della Corte di Cassazione chiarisce un aspetto molto rilevante nella gestione della NASpI in presenza di lavoro intermittente (lavoro a chiamata).

Con ordinanza n. 5451/2026, la Suprema Corte ha stabilito che, nel caso di contratto intermittente senza obbligo di disponibilità, ai fini della verifica del limite temporale previsto per la compatibilità con la NASpI devono essere considerati solo i giorni di effettiva prestazione lavorativa e non la durata formale del contratto.

Il principio è particolarmente importante per aziende, consulenti del lavoro e lavoratori percettori di indennità di disoccupazione.

NASpI e lavoro subordinato: cosa prevede la normativa

La norma stabilisce che il percettore di NASpI decade dal diritto all’indennità se intraprende un’attività di lavoro subordinato dalla quale deriva un reddito superiore alla soglia di esenzione fiscale, salvo che:

  • il rapporto di lavoro abbia durata non superiore a sei mesi, oppure
  • ricorrano le condizioni di compatibilità previste dalla normativa.

Il punto critico interpretativo riguarda quindi come determinare la durata del rapporto di lavoro.

Lavoro intermittente e NASpI: il problema della durata del rapporto

Nel lavoro intermittente, disciplinato dagli articoli 13 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2015, il lavoratore presta attività solo quando viene chiamato dal datore di lavoro.

Nel caso di contratto intermittente senza obbligo di disponibilità, il lavoratore:

  • non è tenuto a rispondere alla chiamata;
  • presta attività solo nelle giornate effettivamente lavorate.

In questi casi può accadere che il contratto abbia una durata formale anche superiore a sei mesi, ma che le giornate di lavoro effettivo siano molto limitate.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5451/2026, ha chiarito che ai fini della verifica della decadenza dalla NASpI:

  • non è sufficiente considerare la durata formale del contratto di lavoro;
  • è necessario valutare la durata effettiva del rapporto di lavoro;
  • nel lavoro intermittente rilevano solo i giorni in cui la prestazione è stata effettivamente svolta.

Di conseguenza, se il rapporto di lavoro subordinato risulta formalmente più lungo di sei mesi ma in concreto le giornate lavorate sono inferiori a tale limite, la NASpI non decade.

Un orientamento già espresso dalla Cassazione

L’ordinanza del 2026 si inserisce in un orientamento già affermato dalla Suprema Corte.

In una precedente pronuncia (Cassazione, ordinanza n. 19638/2025), era stato infatti stabilito che, ai fini della NASpI, la durata effettiva del rapporto di lavoro prevale sulla durata formale indicata nel contratto.

La ratio della decisione è evitare che rapporti di lavoro solo potenziali o sporadici determinino la perdita della tutela contro la disoccupazione.

Implicazioni operative per aziende e lavoratori

Alla luce di questo orientamento giurisprudenziale, nei rapporti di lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità:

  • per verificare la compatibilità con la NASpI
  • devono essere considerati esclusivamente i giorni di lavoro effettivamente svolti.

Per una corretta gestione del rapporto è quindi fondamentale:

  • monitorare le giornate effettive di lavoro;
  • verificare la durata concreta del rapporto ai fini NASpI;
  • valutare correttamente la posizione previdenziale del lavoratore.

Conclusioni

La pronuncia della Corte di Cassazione conferma un principio di sostanza: nella valutazione dei rapporti di lavoro ai fini della compatibilità con la NASpI, prevale la realtà della prestazione lavorativa rispetto alla durata formale del contratto.

Il chiarimento è particolarmente rilevante per la gestione dei contratti intermittenti, molto diffusi nei settori del turismo, del commercio e dei servizi.