La mobilità sostenibile entra ufficialmente tra gli strumenti di welfare aziendale. Con la risposta a interpello n. 41/2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la concessione ai dipendenti di biciclette a pedalata assistita (e-bike) può rientrare tra i benefit non imponibili, purché siano rispettate precise condizioni previste dalla normativa fiscale.

La misura rappresenta un’interessante opportunità per le imprese che intendono promuovere politiche di mobilità sostenibile e benessere dei lavoratori, beneficiando al contempo di un trattamento fiscale favorevole.

E-bike aziendale e welfare: il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

Secondo l’Agenzia delle Entrate, la concessione gratuita ai dipendenti di una e-bike utilizzabile anche per il tragitto casa-lavoro può essere considerata un intervento di welfare aziendale con finalità di utilità sociale.

In particolare, l’utilizzo della bicicletta:

  • favorisce forme di mobilità sostenibile;
  • contribuisce alla riduzione delle emissioni inquinanti;
  • promuove il benessere fisico e mentale dei lavoratori.

Per queste ragioni il beneficio può rientrare nella disciplina prevista dall’articolo 51, comma 2, lettera f, del TUIR, che consente di escludere dal reddito di lavoro dipendente determinate utilità erogate dal datore di lavoro.

Di conseguenza, l’e-bike concessa ai dipendenti non concorre alla formazione del reddito imponibile, a condizione che siano rispettati specifici requisiti.

Le condizioni per l’esenzione fiscale

Affinché la concessione della e-bike sia qualificata come welfare aziendale non tassato, devono essere soddisfatte alcune condizioni fondamentali.

Offerta alla generalità o a categorie omogenee di dipendenti

Il benefit deve essere destinato:

  • alla generalità dei lavoratori, oppure
  • a categorie omogenee di dipendenti.

Non è quindi possibile riconoscere il beneficio a singoli lavoratori individuati discrezionalmente.

Erogazione esclusivamente in natura

La messa a disposizione della e-bike deve avvenire in natura, senza possibilità di:

  • erogare somme sostitutive in denaro;
  • riconoscere rimborsi monetari.

Il lavoratore può utilizzare il mezzo, ma non deve intervenire nel rapporto economico tra l’azienda e il fornitore (ad esempio una società di leasing).

Benefit non personalizzabile

Un elemento particolarmente rilevante evidenziato dall’Agenzia riguarda la non personalizzabilità del benefit.

Il dipendente:

  • può accettare o rifiutare l’e-bike proposta dall’azienda;
  • non può scegliere modello, marca o caratteristiche tecniche con eventuale integrazione del prezzo.

In caso contrario, il benefit perderebbe i requisiti del welfare aziendale e l’intero valore diventerebbe imponibile ai fini fiscali.

Utilizzo per il tragitto casa-lavoro

Nel caso esaminato dall’Agenzia, il piano aziendale prevedeva che il dipendente utilizzasse la bicicletta per almeno il 30% degli spostamenti casa-lavoro.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, questa condizione è sufficiente per dimostrare la finalità di utilità sociale del beneficio.

È importante evidenziare che il tragitto casa-lavoro viene considerato attività personale del lavoratore, svolta al di fuori dell’orario di lavoro. Tuttavia, ciò non impedisce di qualificare l’utilità come welfare aziendale.

Trattamento fiscale per l’impresa

Dal punto di vista dell’azienda, i costi sostenuti per mettere a disposizione le e-bike possono essere deducibili.

In particolare:

  • deduzione integrale, se il benefit è previsto da:
    1. contratto collettivo;
    2. accordo aziendale;
    3. regolamento aziendale;
  • deduzione entro il limite del 5 per mille delle spese per lavoro dipendente, se il welfare è riconosciuto volontariamente dal datore di lavoro.

La disciplina trova fondamento nell’articolo 100 del TUIR, che regola le spese sostenute per finalità di utilità sociale.

Il tema della detraibilità IVA

Diversa è la posizione dell’Agenzia delle Entrate in materia di IVA.

Secondo l’interpretazione fornita nell’interpello, l’imposta pagata sui canoni di leasing o sull’acquisto delle e-bike non sarebbe detraibile.

La motivazione è legata al fatto che la concessione gratuita ai dipendenti costituisce un’operazione fuori campo IVA, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del DPR 633/1972, e quindi mancherebbe il collegamento diretto tra acquisti e operazioni imponibili.

Tuttavia, la questione rimane dibattuta, poiché parte della giurisprudenza europea e nazionale ha riconosciuto, in alcune circostanze, la detraibilità dell’IVA su costi sostenuti nell’interesse dell’impresa, anche quando i servizi sono fruiti gratuitamente dai dipendenti.

Welfare aziendale e mobilità sostenibile: opportunità per le imprese

L’orientamento dell’Agenzia delle Entrate conferma che la mobilità sostenibile può rappresentare uno strumento efficace di welfare aziendale.

Tra i principali vantaggi per le imprese si segnalano:

  • miglioramento del benessere organizzativo;
  • riduzione dell’impatto ambientale degli spostamenti;
  • maggiore attrattività dell’azienda nei confronti dei lavoratori;
  • benefici fiscali legati alla disciplina del welfare.

Conclusioni

La concessione ai dipendenti di biciclette elettriche nell’ambito di un piano di welfare aziendale può rappresentare una soluzione innovativa per promuovere mobilità sostenibile e benessere dei lavoratori.

Affinché il beneficio sia esente da imposizione fiscale, è necessario che:

  • sia destinato alla generalità o a categorie omogenee di dipendenti;
  • venga erogato esclusivamente in natura;
  • non sia personalizzabile dal lavoratore;
  • rispetti le condizioni previste dall’articolo 51 del TUIR.

Una corretta progettazione del piano di welfare consente quindi alle imprese di conciliare sostenibilità ambientale, politiche di welfare e vantaggi fiscali.