Con l’entrata in vigore della Legge n. 34 dell’11 marzo 2026, recante la Legge annuale per le piccole e medie imprese, il legislatore interviene sul sistema di tutela della salute e sicurezza nei rapporti di lavoro agile, introducendo un rilevante elemento di novità: la sanzionabilità dell’obbligo di informativa sulla sicurezza.

L’intervento normativo si inserisce in un contesto già delineato dalla Legge n. 81/2017, rafforzandone l’efficacia attraverso l’integrazione nel sistema prevenzionistico del D.Lgs. 81/2008.

Il quadro normativo antecedente

L’art. 22 della Legge n. 81/2017 prevedeva, già in origine, che il datore di lavoro fosse tenuto a consegnare:

  • al lavoratore
  • nonché al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

un’informativa scritta, con cadenza almeno annuale, contenente l’individuazione dei rischi generali e specifici connessi alla modalità di esecuzione della prestazione in lavoro agile.

Tale obbligo, tuttavia, non risultava assistito da una sanzione diretta, in quanto collocato al di fuori del perimetro applicativo del D.Lgs. 81/2008.

Ne derivava una limitata efficacia coercitiva, con possibili riflessi unicamente sul piano della responsabilità civile ovvero nell’ambito della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001.

Le modifiche introdotte dalla Legge n. 34/2026

L’art. 11 della Legge n. 34/2026 interviene con una duplice modifica di carattere sistematico:

1. Inserimento dell’obbligo nel Testo Unico sulla sicurezza

È introdotto il nuovo comma 7-bis all’art. 3 del D.Lgs. 81/2008, che disciplina espressamente gli obblighi di sicurezza nel lavoro agile, prevedendo che il datore di lavoro assolva agli obblighi compatibili mediante la consegna di un’informativa scritta.

2. Introduzione della sanzione

Contestualmente, viene modificato l’art. 55 del medesimo decreto, includendo la violazione dell’obbligo informativo tra le fattispecie sanzionate.

In particolare, l’omissione è punita con:

  • arresto da 2 a 4 mesi, oppure
  • ammenda da euro 1.708,61 a euro 7.403,96

Si realizza, in tal modo, il principio di effettività della tutela prevenzionistica, fondato sulla necessaria correlazione tra obbligo e sanzione.

Contenuto dell’obbligo informativo

L’obbligo, pur confermato nei suoi elementi essenziali, assume oggi carattere cogente.

L’informativa deve essere:

  • redatta in forma scritta
  • consegnata con cadenza almeno annuale
  • trasmessa anche al RLS

e deve contenere:

  • l’individuazione dei rischi generali
  • l’individuazione dei rischi specifici connessi al lavoro agile

Particolare rilievo assume l’analisi dei rischi connessi all’utilizzo dei videoterminali, con implicito richiamo alle disposizioni del Titolo VII del D.Lgs. 81/2008.

Il criterio della compatibilità degli obblighi

La norma chiarisce che, nel lavoro agile, il datore di lavoro è tenuto all’adempimento degli obblighi di sicurezza compatibili con la specifica modalità di esecuzione della prestazione.

Tale principio tiene conto del fatto che l’attività lavorativa si svolge in ambienti non rientranti nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, con conseguente esclusione degli obblighi relativi al controllo diretto dei luoghi.

Permane, tuttavia, l’obbligo datoriale di:

  • valutazione dei rischi
  • informazione
  • predisposizione di misure preventive

Obblighi del lavoratore

In coerenza con quanto previsto dall’art. 20 del D.Lgs. 81/2008, il lavoratore è tenuto a:

  • cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione
  • attenersi alle indicazioni fornite dal datore di lavoro

Nel contesto del lavoro agile, tale cooperazione assume carattere essenziale, configurando un modello di responsabilità condivisa.

Profili operativi per i datori di lavoro

Alla luce della novella normativa, i datori di lavoro sono tenuti a:

  • verificare l’esistenza e l’adeguatezza dell’informativa sulla sicurezza
  • aggiornare i contenuti in relazione ai rischi specifici dello smart working
  • garantire la tracciabilità della consegna al lavoratore e al RLS
  • assicurare l’aggiornamento periodico, almeno annuale

L’adempimento assume oggi rilievo anche in sede ispettiva, con possibili conseguenze sanzionatorie in caso di omissione o inadeguatezza.

Conclusioni

L’intervento operato dalla Legge n. 34/2026 non introduce nuovi obblighi sostanziali, ma attribuisce piena efficacia a un adempimento già previsto dall’ordinamento, attraverso la sua integrazione nel sistema sanzionatorio del D.Lgs. 81/2008.

L’informativa sulla sicurezza nel lavoro agile si configura, pertanto, quale strumento essenziale di prevenzione e di compliance normativa, la cui corretta gestione rappresenta un elemento imprescindibile nell’organizzazione aziendale.