Il decreto Dignità (D.L. n. 87/2018), e la conseguente legge di conversione (l. n. 96/2018), ha introdotto pesanti sanzioni in capo alle aziende che, beneficiando degli aiuti di Stato che prevedono anche una valutazione degli impatti occupazionali, riducono l’occupazione nei cinque anni successivi il godimento del beneficio.
L’art. 6 del decreto, infatti, per tutelare l’occupazione nelle imprese italiane o straniere operanti nel territorio nazionale che godano di aiuti di stato, ha previsto la decadenza dal beneficio nel caso in cui l’impresa riduca i livelli occupazionali in misura superiore al 50% degli addetti all’attività o all’unità produttiva interessata dal beneficio nei 5 anni successivi alla data di completamento dell’investimento; se la riduzione dei medesimi livelli occupazionali è superiore al 10%, il beneficio è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale.
La decadenza riguarda unicamente i benefici e gli aiuti concessi o banditi in data successiva all’entrata in vigore del decreto Dignità avvenuta il 14 luglio 2018.
Ovviamente, considerando l’articolo 6 sotto un profilo più strettamente normativo, al fine di evitare di incorrere nelle sanzioni previste dal decreto Dignità, occorre determinare quali incentivi fra quelli attualmente in vigore devono essere sottoposti ad un particolare monitoraggio al fine di gestire in maniera opportuna i rapporti di lavoro nelle unità produttive agevolate.
I requisiti richiamati dall’articolo 6 sono i seguenti:
– la misura deve avere natura di aiuto di Stato,
– deve essere richiesta la valutazione dell’impatto occupazionale,
– la concessione del beneficio deve essere successiva al 14 luglio 2018.
Nel panorama degli attuali incentivi all’assunzione, solo due agevolazioni risultano essere in possesso di tutti i tre requisiti su descritti, introdotti entrambi dalla legge 27 dicembre 2017 n. 205 art. 1 commi 100 e seguenti e dal D.D. ANPLAC del 2 gennaio 2018 n. 3:
1) Incentivo occupazionale NEET 2018 disciplinato dalla circolare INPS del 19 marzo 2018 n. 48
2) Incentivo occupazione Mezzogiorno 2018, le cui modalità operative sono esplicitate nella circolare INPS del 19 marzo 2018 n. 49
Le due agevolazioni sopra evidenziate sono soggette alla valutazione occupazionale solo nel momento in cui l’impresa beneficiaria raggiunge i limiti agli aiuti previsti dal “de minimis”, ovvero 200.000 euro in un triennio ridotti a 100.000 euro per il settore trasporto merci conto terzi.
Se l’azienda beneficiaria non raggiunge i limiti quantitativi e dunque resta al di sotto del limite massimo degli aiuti di Stato concedibili, la fruizione dei due incentivi all’occupazione sopra menzionati non è condizionata dalla valutazione occupazionale, perdendo quindi uno dei requisiti richiesti dall’articolo 6 e restando quindi esclusa dall’ambito di applicazione delle sanzioni.
Le sanzioni non si applicano alle riduzioni occupazionali riconducibili a giustificato motivo oggettivo.