Con messaggio n. 10225 del 18 giugno 2012, l’Inps ha chiarito le modalità di calcolo del reddito del nucleo familiare nel caso in cui vi siano componenti che rivestono la qualità di soci di srl.
Ebbene:
- nel caso in cui la s.r.l. sia soggetta al regime della tassazione ordinaria e ci sia stata distribuzione di utili occorre distinguere:
- se il socio è qualificato: l’imponibile ai fini ANF è costituito dal 49,72% dell’utile percepito in proporzione alla quota di partecipazione e, quindi, non c’è mai corrispondenza con l’imponibile previdenziale;
- se il socio non è qualificato: l’imponibile ai fini ANF è costituito dall’utile percepito in proporzione alla quota di partecipazione e, quindi, c’è corrispondenza con l’imponibile previdenziale (tranne che nel caso in cui il reddito d’impresa sia inferiore al minimale di legge);
- nel caso in cui la s.r.l. sia soggetta al regime della tassazione ordinaria e non ci sia stata distribuzione di utili: il reddito derivante da partecipazione alla s.r.l. ai fini ANF sarà pari a zero e, quindi, non c’è corrispondenza tra imponibile ai fini ANF e imponibile previdenziale;
- nel caso in cui la s.r.l. sia soggetta al regime della tassazione per trasparenza, indipendentemente dalla distribuzione degli utili: l’imponibile ai fini ANF è costituito dal reddito prodotto dalla società imputato in capo a ciascun socio proporzionalmente alla propria quota di partecipazione e, quindi, c’è corrispondenza con l’imponibile previdenziale (tranne che nel caso in cui il reddito d’impresa sia inferiore al minimale di legge).