Con messaggio 20 giugno 2012 n.10378 l’Inps si pronuncia sugli incentivi all’assunzione previsti dall’art. 8 comma 9 legge 407/90 spettanti nel caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori con anzianità di iscrizione nelle liste di disoccupazione di almeno 24 mesi.
In particolare, si è posto il problema se l’indennità di disoccupazione concorra a formare il reddito rilevante ai fini della perdita dello stato di disoccupazione, in quanto l’articolo 4 del DLgs n. 181/2000 stabilisce che si conserva lo “stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione”.
L’Inps ha chiarito che il reddito risultante da indennità di disoccupazione non assume rilievo ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per l’eventuale fruizione dei benefici contributivi previsti dall’art. 8 comma 9 legge 407/90.