Con il messaggio 19 marzo 2015, n. 2028, l’Inps, fornisce alcuni chiarimenti in tema di sospensione, cumulo e decadenza dell’indennità di disoccupazione AspI o miniAspI in relazione allo stato di disoccupazione.
Effetti sulle indennità in ambito ASpI nelle ipotesi di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato. Le ipotesi di rioccupazione che si possono verificare nel corso della percezione delle indennità in ambito ASpI sono riconducibili a tre tipologie. A fronte di ciascuna di esse ci si atterrà ai seguenti criteri:
– trova applicazione l’istituto della sospensione della prestazione ASpI nell’ipotesi in cui un assicurato, in corso di fruizione della indennità ASpI, si rioccupi con rapporto di lavoro subordinato per un periodo pari o inferiore a sei mesi e il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione;
– trova applicazione l’istituto della decadenza dalla prestazione ASpI nell’ipotesi in cui un assicurato, in corso di fruizione della indennità ASpI, si rioccupi con rapporto di lavoro subordinato per un periodo superiore a sei mesi e il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione;
– continua a percepire l’indennità di disoccupazione ASpI in corso di fruizione l’assicurato, in corso di fruizione della indennità ASpI, che sia rioccupato con rapporto di lavoro subordinato per un periodo inferiore, pari o superiore a sei mesi o con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ma il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione.
Tali indicazioni, fornite nelle diverse fattispecie ipotizzate, trovano applicazione anche in relazione alla indennità di disoccupazione miniASpI, la cui sospensione è ammessa però, per un periodo massimo di cinque giorni.
Effetti sulle indennità in ambito ASpI nelle ipotesi di cessazione da rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale.
Nell’ipotesi in cui un assicurato sia titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale e cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento o dimissioni per giusta causa, lo stesso lavoratore, se dal rapporto ancora in essere percepisce un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ricorrendo tutti gli altri requisiti, potrà presentare domanda di indennità di disoccupazione ASpI o miniASpI e percepire la prestazione cumulandola con il reddito da lavoro dipendente.