Il Ministero del lavoro, con l’interpello n. 7 del 24 marzo 2015, ritiene che non sia necessario richiedere l’autorizzazione preventiva della Direzione territoriale del lavoro (Dtl) per l’impiego dei minori nell’espletamento dell’attività di animatore.
In particolare, il Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro ha chiesto se l’attività di animatore, ovvero di colui che ha il compito di prendersi cura degli ospiti nelle strutture ricettive organizzando attività sportive, giochi, balli di gruppo ed attività rivolte ai bambini nei mini club, sia o meno ricompresa tra quelle soggette all’ autorizzazione ci cui all’art. 4, comma 2, L. n. 977/1967.
La sopra indicata norma stabilisce che l’impiego di minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, previo assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale, debba essere preventivamente autorizzato dalle Dtl, purché si tratti di attività che non pregiudichino la sicurezza, l’integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale.
Il Ministero ritiene che l’attività di animatore non rientri tra quelle di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e neanche tra quelle annoverabili nell’ambito del settore dello spettacolo.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, nel settore dello spettacolo risultano annoverabili le sole attività dirette alla rappresentazione di tipo teatrale, cinematografico o televisivo, oppure alla realizzazione di un prodotto destinato ad essere visto o ascoltato da un pubblico presente o lontano.
Pertanto, il Ministero ritiene che non sia necessario richiedere l’autorizzazione preventiva della Dtl per l’impiego dei minori nell’espletamento dell’attività di animatore, in considerazione del fatto che la stessa non appare volta alla realizzazione di spettacoli, quanto all’accoglienza ed intrattenimento degli ospiti di strutture ricettive o turistiche.