L’Inps, con la circolare 5 settembre 2011, n. 115, rende nota l’istituzione della banca dati  a cui possono iscriversi, a decorrere dalla data di pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale, i giovani genitori con figli minori in cerca di occupazione.

La banca dati è finalizzata a consentire l’erogazione di un incentivo di 5.000 euro in favore delle imprese private e delle società cooperative che assumono, con un contratto a tempo indeterminato, anche parziale, le persone iscritte alla banca dati stessa.

Iscrizione alla Banca dati

Possono iscriversi alla banca dati coloro che possiedono, alla data di presentazione della domanda, congiuntamente i seguenti requisiti:

– età non superiore a 35 anni (da intendersi fino al giorno precedente il compimento del trentaseiesimo anno di età);

– essere genitori di figli minori, legittimi, naturali o adottivi, ovvero affidatari di minori;

– essere titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro: lavoro subordinato a tempo determinato; lavoro in somministrazione; lavoro intermittente; lavoro ripartito; contratto di inserimento; collaborazione a progetto o occasionale; lavoro accessorio; collaborazione coordinata e continuativa.

La domanda d’iscrizione può essere presentata anche se il rapporto di lavoro è cessato; in tal caso, però, è richiesto l’ulteriore requisito della registrazione dello stato di disoccupazione presso un Centro per l’impiego.

I requisiti anagrafici e lavorativi devono essere conservati per il mantenimento dell’iscrizione nella banca dati. Le principali vicende che determinano la cancellazione del soggetto già iscritto sono le seguenti:

– compimento di 36 anni d’età;

– raggiungimento della maggiore età di tutti i minori;

– cessazione dell’affidamento del minore;

– assunzione a tempo indeterminato (pieno o parziale).

L’iscrizione alla banca dati si effettua accedendo alla sezione dei servizi al cittadino del sito internet dell’Inps.

Per iscriversi alla banca dati dei giovani genitori è necessario disporre del PIN, rilasciato dall’Inps; se l’utente non ne è già in possesso, può richiederlo all’Istituto previdenziale seguendo le indicazioni disponibili presso il sito internet o contattando il numero verde 803.164.

Incentivo per l’assunzione

La finalità dell’istituzione della banca dati per l’occupazione dei giovani genitori è quella di consentire l’erogazione di un incentivo di 5.000 euro alle imprese private e alle società cooperative che assumano a tempo indeterminato, anche parziale, i soggetti iscritti.

Con riferimento alle società cooperative, l’incentivo è riconosciuto altresì per l’assunzione di soci lavoratori, purché venga stipulato con gli stessi un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale.

Sono esclusi dall’incentivo gli enti pubblici, economici e non economici, nonché i datori di lavoro non qualificabili come imprenditori ai sensi del codice civile; rientrano, invece, nell’ambito dei beneficiari le imprese sociali previste dal D.Lgs. n. 155/2006.

Sono ammessi all’incentivo anche le imprese e le società cooperative presso cui il lavoratore sta svolgendo o ha svolto uno dei rapporti di lavoro che consentono l’iscrizione alla banca dati.

Per godere dell’incentivo è necessario che, al momento dell’assunzione, il lavoratore sia iscritto alla banca dati.

Per poter usufruire del beneficio devono, inoltre, ricorrere le seguenti condizioni:

  1. l’assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo, ai sensi della legge n. 68/1999 in favore dei disabili;
  2. il datore di lavoro non deve aver effettuato, nei sei mesi precedenti l’assunzione, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale, fatta salva l’ipotesi in cui l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati;
  3. il datore di lavoro non deve avere in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni dell’orario di lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione industriale, salvo il caso in cui l’assunzione sia finalizzata alla acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario;
  4. il lavoratore assunto non deve essere stato licenziato, nei sei mesi precedenti l’assunzione, dalla medesima impresa ovvero da impresa collegata o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.

Il beneficio può essere goduto per un massimo di cinque lavoratori iscritti nella banca dati e nei limiti dello stanziamento previsto dal D.M. 19 novembre 2010.

Il beneficio è cumulabile con altri incentivi previsti dalle norme vigenti.

La fruizione dell’incentivo avviene tramite conguaglio con i contributi da versare all’INPS.

L’incentivo deve, comunque, essere fruito, fino al raggiungimento della misura di 5.000 euro, in quote mensili non superiori alla retribuzione maturata nel singolo mese dal lavoratore, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.