Le principali innovazioni introdotte dal DLgs n. 119 del 18 luglio 2011 alla disciplina del  congedo parentale rispetto all’originaria astensione facoltativa consistono nella durata, nell’arco temporale in cui può essere collocato, nella possibilità di fruizione contemporanea da parte dei genitori, nell’utilizzabilità da parte del padre durante il periodo di congedo di maternità della madre e contemporaneamente alla fruizione da parte di questa dei riposi giornalieri.

L’art. 32 del DLgs n. 151/2001 dispone che i congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi ma che, qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo è elevato a undici mesi. Se vi è un solo genitore, il congedo spetta a lui per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a dieci mesi.

L’handicap in situazione di gravità

L’intervento del legislatore delegato riguarda la fruizione del congedo parentale da parte dei genitori di minori con handicap in situazione di gravità accertata.

La legge 5 febbraio 1992 n. 104 definisce persona handicappata “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” (art. 3), equiparando così in modo integrale i soggetti affetti da invalidità fisica e quelli affetti da invalidità psichica. La situazione assume connotazione di gravità quando la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. La gravità dell’handicap è accertata dalle Asl.

Il prolungamento del congedo parentale

L’art. 3 del Dlgs n. 119/2011 interviene abrogando il primo periodo del c. 4 art. 33 e modificando il c. 1 che, a seguito della modifica, risulta così formulato: “Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, c. 1, legge 5.2.92, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto, entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all’articolo 32, non superiore a 3 anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore”.

La disciplina del prolungamento del congedo parentale deve pertanto ritenersi, ormai, la seguente:

– il prolungamento del congedo parentale non è cumulabile con il godimento del congedo parentale ordinario, sicché i tre anni comprendono i periodi di congedo ordinario e non si aggiungono ad essi;

– il prolungamento del congedo parentale ordinario non spetta quando il bambino sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, tranne nell’ipotesi in cui sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore;

– i periodi di prolungamento del congedo ordinario possono essere goduti solo entro il compimento dell’ottavo anno da parte del bambino e non oltre;

– il congedo prolungato può essere fruito sia in misura continuativa che in misura frazionata.