Con messaggio n. 3499 del 26 settembre 2022, l’INPS  ha reso noto che la riduzione della quota contributiva a carico dei lavoratori, pari a 0,8 punti percentuali, introdotta dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stata aumentata di 1,2 punti ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, arrivando così a 2 punti percentuali.

L’incremento opera sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti spettante ai lavoratori dipendenti il cui reddito mensile non supera l’importo di 2.692 euro al mese maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Massimale e tredicesima mensilità

Nel mese di competenza di dicembre 2022, lo sgravio pari a 2 punti percentuali, potrà di conseguenza operare, distintamente, sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, ove sia inferiore o uguale al suddetto limite, sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese, ove sia inferiore o uguale all’importo di 2.692 euro.

Qualora i ratei di mensilità aggiuntiva venissero erogati nei singoli mesi la riduzione opererà distintamente, sia sulla retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese) nel rispetto del limite di 2.692 euro, sia sui ratei di tredicesima a condizione che l’importo di tali ratei non superi nel mese di erogazione i 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro diviso 12).

Presenza di rapporti di lavoro plurimi

Per il lavoratore che svolge attività lavorativa presso distinti datori di lavoro, il massimale di retribuzione imponibile da considerare sarà sempre di 2.692 euro per ognuno dei rapporti di lavoro.

Rapporti di lavoro cessati entro il 31 dicembre 2022

Non si applica l’esonero al prestatore di lavoro che, cessata l’attività lavorativa entro il 31 dicembre 2022, riceve nell’anno 2023 le competenze di fine rapporto (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.).

Quattordicesima mensilità

La riduzione contributiva trova applicazione soltanto nelle ipotesi in cui l’erogazione della quattordicesima mensilità o dei suoi ratei, sommato/sommati alla retribuzione imponibile del mese di riferimento, non ecceda l’importo di 2.692 euro.

Datori di lavoro agricoli

Rimangono valide le istruzioni operative fornite con la circolare INPS n. 43/2022.

Con riferimento allo sgravio nella misura del 2% relativo alle competenze a partire dal mese di luglio 2022, l’INPS utilizzerà i dati retributivi e contributivi indicati nei flussi trasmessi per la fruizione dell’esonero nella misura dello 0,8% applicando la nuova misura del 2%.