Una recente decisione della Corte d’Appello di Ancona (sentenza 12 febbraio 2026) ha ribadito un principio di grande rilievo nel diritto del lavoro: i messaggi scambiati tra colleghi in una chat WhatsApp privata non possono essere utilizzati dal datore di lavoro per irrogare sanzioni disciplinari, anche se il loro contenuto è offensivo o denigratorio nei confronti dei superiori o dell’organizzazione aziendale.

Il motivo risiede nella tutela costituzionale della segretezza della corrispondenza, prevista dall’articolo 15 della Costituzione, che protegge anche le comunicazioni digitali.

Chat WhatsApp tra colleghi: il caso esaminato dalla Corte d’Appello

La vicenda riguarda una lavoratrice impiegata nel reparto pescheria di una catena di supermercati.

All’interno di una chat WhatsApp composta esclusivamente da cinque colleghi di reparto, la dipendente aveva inviato diversi messaggi vocali e testuali contenenti:

  • critiche all’organizzazione aziendale;
  • giudizi sulla qualità dei prodotti;
  • espressioni offensive nei confronti dei superiori gerarchici.

Uno dei partecipanti alla chat aveva successivamente mostrato i messaggi al datore di lavoro, il quale aveva avviato un procedimento disciplinare, contestando alla lavoratrice:

  • insubordinazione
  • lesione dell’immagine aziendale

La sanzione applicata consisteva nella sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per cinque giorni.

Il giudizio di primo grado

Il Tribunale di Ancona, in primo grado, aveva ritenuto legittima la sanzione disciplinare.

Secondo il giudice, il diritto di critica del lavoratore avrebbe potuto giustificare le osservazioni riguardanti l’organizzazione del lavoro o la qualità dei prodotti, ma non le espressioni offensive rivolte ai superiori.

La decisione della Corte d’Appello: messaggi inutilizzabili

La Corte d’Appello di Ancona ha però ribaltato la decisione, ritenendo illegittima la sanzione disciplinare.

Il punto centrale della decisione riguarda l’utilizzabilità dei messaggi WhatsApp in sede disciplinare.

Secondo la Corte:

  • una chat WhatsApp chiusa, composta solo da persone selezionate;
  • con destinatari determinati;
  • finalizzata a mantenere la comunicazione riservata

deve essere considerata corrispondenza privata, tutelata dall’articolo 15 della Costituzione, che garantisce la libertà e la segretezza delle comunicazioni.

Di conseguenza, il datore di lavoro non può utilizzare tali messaggi come prova disciplinare.

Anche la divulgazione da parte di un collega non cambia la natura privata

Un elemento particolarmente rilevante della sentenza riguarda la circostanza che i messaggi siano stati consegnati al datore di lavoro da uno dei partecipanti alla chat.

Secondo la Corte:

  • la divulgazione della comunicazione da parte di un destinatario
  • non elimina la natura privata del messaggio

Pertanto la comunicazione rimane tutelata come corrispondenza riservata, anche quando uno dei partecipanti decide di mostrarla a terzi.

L’orientamento della giurisprudenza

La decisione si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.

In particolare, la Corte di Cassazione (sentenza n. 21965/2018) ha già chiarito che i messaggi scambiati all’interno di gruppi WhatsApp composti esclusivamente da colleghi:

  • non sono assimilabili a comunicazioni pubbliche;
  • costituiscono comunicazioni private;
  • sono quindi tutelati dalla segretezza della corrispondenza.

Un’interpretazione confermata anche dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 170/2023).

Linguaggio offensivo e diritto di critica

La giurisprudenza ha inoltre precisato che la gravità delle espressioni utilizzate non è sufficiente a trasformare una comunicazione privata in una condotta disciplinarmente rilevante.

Anche quando il linguaggio è:

  • offensivo
  • denigratorio
  • inappropriato

la comunicazione resta protetta se avviene all’interno di una chat privata tra colleghi.

Resta comunque fermo che il diritto di critica del lavoratore deve essere esercitato nel rispetto dei limiti di:

  • continenza formale
  • continenza sostanziale

Implicazioni per aziende e datori di lavoro

La pronuncia offre indicazioni operative importanti per la gestione dei procedimenti disciplinari.

In particolare:

1. Verifica delle fonti di prova
Non tutti i contenuti digitali possono essere utilizzati nel procedimento disciplinare.

2. Attenzione alle comunicazioni private
Chat WhatsApp, messaggi privati o comunicazioni dirette tra colleghi possono essere protetti dalla segretezza della corrispondenza.

3. Rischio di illegittimità delle sanzioni
L’utilizzo di prove acquisite in violazione della riservatezza può comportare l’annullamento della sanzione disciplinare.

Conclusioni

La sentenza della Corte d’Appello di Ancona del 12 febbraio 2026 conferma che i messaggi scambiati tra colleghi all’interno di una chat WhatsApp privata non possono essere utilizzati dal datore di lavoro per fondare un procedimento disciplinare, in quanto rientrano nella tutela costituzionale della libertà e segretezza della corrispondenza.

Per le imprese diventa quindi fondamentale valutare con attenzione la legittimità delle prove utilizzate nei procedimenti disciplinari, al fine di evitare contenziosi e possibili annullamenti delle sanzioni.