L’Inps fornisce nuove indicazioni che consentiranno, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l’accoglimento delle richieste di liquidazione delle indennità giornaliere di malattia per gli iscritti alla gestione separata privi di altra copertura previdenziale obbligatoria (collaboratori puri, collaboratori a progetto, professionisti senza cassa).
Indennità di malattia
Spetta per un massimo di giorni nell’anno solare pari ad 1/6 della durata complessiva del contratto e a condizione che:
nei 12 mesi precedenti l’evento risultino accreditati almeno 3 mesi, anche non continuativi, di contribuzione nella gestione separata;
nell’anno solare precedente l’evento morboso, il reddito individuale assoggettato a contributo presso la gestione separata, non sia superiore al 70% del massimale contributivo dell’anno di riferimento.
L’indennità di malattia è corrisposta nella misura del 4% – 6% – 8% a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti l’evento di malattia.
Indennità per ricovero ospedaliero
Il collaboratore ha diritto, nell’eventualità di ricovero ospedaliero, a percepire l’indennità fino ad un massimo di 180 giorni con le seguenti percentuali:
8% del massimale contributivo se risultano accreditate fino a 4 mensilità di contributi;
12% del massimale contributivo se risultano accreditate da cinque a otto mensilità;
16% del massimale contributivo se risultano accreditate da nove a dodici mensilità.
Nell’anno solare che precede quello in cui è iniziato l’evento, il reddito individuale assoggettato a contributo alla predetta gestione separata non deve superare il 70% del massimale contributivo valido per lo stesso anno.
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