L’Inps fornisce nuove indicazioni che consentiranno, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l’accoglimento delle richieste di liquidazione dell’indennità di maternità per gli iscritti alla gestione separata privi di altra copertura previdenziale obbligatoria (collaboratori puri, collaboratori a progetto, professionisti senza cassa).

Il congedo di maternità

I periodi per i quali si può accedere al congedo di maternità sono gli stessi previsti per i lavoratori dipendenti:due mesi precedenti il parto e tre mesi successivi a condizione però che la collaboratrice abbia a dimostrare di aver versato almeno tre mensilità di contribuzione nei dodici mesi precedenti l’astensione.

La collaboratrice ha diritto a richiedere l’indennità se in possesso dei prescritti requisiti, anche quando risulti cancellata dalla gestione separata; le iscritte alla gestione separata possono, nei casi di insorgenza di complicazioni, chiedere al servizio ispettivo del Ministero del lavoro, l’interdizione anticipata; la collaboratrice ha diritto ad usufruire della flessibilità, astenendosi dal lavoro un mese prima e quattro dopo il parto.

Il pagamento dell’indennità di maternità è previsto nella stessa misura spettante alle lavoratrici subordinate ed è pari all’ottanta per cento di 1/365 del reddito derivante da collaborazioni prodotto nei dodici mesi precedenti l’astensione per maternità.
Nei periodi indennizzati dall’Inps la lavoratrice è coperta dai contributi figurativi ai fini del diritto e della misura della pensione.

Il congedo parentale

I soggetti ai quali spetta il congedo di maternità hanno la possibilità di usufruire di congedi parentali di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino con diritto a percepire un’indennità pari al 30% di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito negli stessi dodici mesi presi a riferimento per l’accertamento del requisito contributivo del reddito già preso a riferimento per l’indennità di maternità. L’indennità spetta a condizione che:

  1. le richiedenti possano far valere almeno 3 mesi di contribuzione nei 12 mesi presi a riferimento ai fini dell’erogazione dell’indennità di maternità/paternità;
  2. sussista un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo parentale;
  3. vi sia l’effettiva astensione dall’attività lavorativa.