untitledAi sensi dell’art. 3 della Legge 68/1999, i datori di lavoro che occupano almeno 15 dipendenti sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori con disabilità.

A tal proposito, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 10 marzo 2016 recante le modalità di versamento del contributo esonerativo da parte dei datori di lavoro che autocertificano l’esonero dal suddetto obbligo per gli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato (che comportano il pagamento di un tasso di premio Inail pari o maggiore del 60 per mille).

In particolare, per fruire dell’esonero, i datori di lavoro interessati dall’insorgenza dell’obbligo di assunzione dei lavoratori con disabilità devono presentare entro 60 giorni apposita autocertificazione indicante:

  • classe occupazionale complessiva di appartenenza
  • base di computo
  • quota di riserva
  • numero dei lavoratori con disabilità occupati
  • numero degli addetti impegnati in lavorazione a rischio elevato
  • base e quota netta
  • quota di esonero.

L’autocertificazione deve contenere la data a partire dalla quale il datore di lavoro intende avvalersi dell’esonero (tale data non può essere successiva ai 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo di assunzione) e deve, inoltre, essere presentata esclusivamente in via telematica per il tramite della Banca dati del collocamento mirato. L’autocertificazione copre il periodo dalla data di presentazione e il termine del trimestre di riferimento.

Il datore dovrà provvedere a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili un contributo esonerativo nella misura di euro 30,64 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato, da effettuare attraverso bonifico bancario ordinario intestato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, utilizzando l’IBAN indicato sul sito www.cliclavoro.gov.it.

Il primo versamento dovrà essere effettuato nei 5 giorni precedenti l’autocertificazione. I versamenti successivi al primo vanno effettuati con cadenza trimestrale entro il giorno 10 del mese successivo al termine del trimestre già coperto da versamento e coprono in ogni caso l’intero trimestre in cui vengono versati.

Il contributo è calcolato convenzionalmente su 5 giorni lavorativi a settimana, pari a 22 giorni  lavorativi al mese e, quindi, è pari ad € 2.022,24 a trimestre per ciascun lavoratore con disabilità per cui si autocertifica l’esonero.