Con messaggio n. 1643 del 14 aprile 2016 l’INPS comunica l’attivazione della nuova procedura online per la gestione delle comunicazioni di sospensione dell’obbligo contributivo nell’ambito del lavoro domestico.
In particolare, la procedura consente di comunicare la sospensione in riferimento ad uno specifico rapporto di lavoro e per un intero trimestre, qualora la contribuzione non sia dovuta a causa di tre tipologie di eventi:
- congedo di maternità,
- aspettativa per motivi personali,
- malattia o infortunio di durata superiore a quella riconosciuta come retribuita.
È possibile comunicare la sospensione esclusivamente per i trimestri dell’anno in corso non ancora scaduti o, se scaduti, entro la fine del mese di scadenza pagamento. Inoltre deve trattarsi di periodi per i quali non è dovuto alcun contributo a qualsiasi titolo, in quanto la sospensione ricadente all’interno di trimestri non interamente coperti da contribuzione è insita nella causale di pagamento e corrisponde alle settimane indicate come non lavorate.
Il percorso per accedere alla procedura è il seguente: Servizi per il cittadino – Lavoratori domestici – Autenticazione con PIN/CNS – Sospensione obbligo contributivo.
Dopo aver selezionato il rapporto di lavoro, l’applicativo visualizzerà la lista delle comunicazioni di sospensione attive già registrate e protocollate consentendone la modifica e l’annullamento. Sarà, inoltre, possibile inserire una nuova sospensione indicando il trimestre di riferimento, la motivazione della sospensione, e in caso di malattia o infortunio di durata superiore a quella riconosciuta come retribuita andrà indicato il numero del certificato medico (anche allegando file).
In relazione ai periodi per i quali non è più possibile procedere alla comunicazione online sarà necessario rivolgersi direttamente alla sede presentando la documentazione attestante la sospensione.
Occorre tuttavia ricordare che gli importi dei contributi a carico dei datori di lavoro domestico per l’anno 2016 non hanno subìto variazioni rispetto all’anno 2015; restano confermate la minore aliquota contributiva dovuta per l’ASpI dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF, nonché il contributo addizionale per i rapporti di lavoro a tempo determinato pari all’1,40% dell’imponibile ai fini previdenziali.