Entro il 25 giugno i datori di lavoro devono inviare una comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro (Dpl) competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali per consentire il riconoscimento dei benefici pensionistici in favore dei dipendenti addetti a «lavori usuranti» e consistono in una riduzione di tre anni dell’età anagrafica per accedere al trattamento pensionistico o in una riduzione di tre unità della quota (somma età anagrafica + anzianità contributiva) rispetto alle previsioni della tabella B, allegato 1, alla legge 247/07.

L’articolo 1, comma 2 lettera c del decreto legislativo 67/2011 definisce i dipendenti addetti ad “attività ripetitive” definendoli come “lavoratori impegnati all’interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, e che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità”.

Qualora l’azienda occupi lavoratori addetti ad attività ripetitive il datore di lavoro ha l’obbligo di darne comunicazione entro trenta giorni dall’inizio dell’attività o, in sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, che è avvenuta il 26 maggio scorso, così come previsto dall’art. 5 del suddetto decreto. Il provvedimento non dà indicazioni sulla modalità con cui va effettuata questa comunicazione che, pertanto, si ritiene potrebbe essere anche cartacea.

Quanto invece ai lavoratori a turni che prestano la loro attività nel periodo notturno (articolo 1, comma 1, lettera b del Dlgs 67), il provvedimento all’articolo 5, comma 1, prescrive l’obbligo di comunicare alla Dpl competente e agli istituti previdenziali l’effettuazione di  lavoro notturno svolto in modo continuativo o in regolari turni. A differenza della prima comunicazione, quest’ultima va effettuata esclusivamente con modalità telematica, direttamente dal datore di lavoro o tramite un’associazione di categoria o, ancora, un professionista abilitato (legge 12/79). Si segnala l’indicazione della Dpl di Modena, secondo la quale la modalità della comunicazione dovrebbe comportare l’utilizzo da parte delle aziende della posta elettronica certificata (Pec) o, in alternativa, l’invio, sempre tramite posta elettronica, all’indirizzo della Dpl e dell’istituto competente. La norma specifica che la comunicazione va trasmessa con cadenza annuale, ma omette di indicare il termine del nuovo adempimento.

In entrambi i casi, l’omissione è punita con una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.500,00.