A decorrere dal 31 dicembre 2011 cambiano i termini di decadenza per contestare i licenziamenti.

L’art. 32 della legge n. 183/2010 prevede che il licenziamento debba essere impugnato, per atto scritto, entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta ovvero dalla comunicazione, anch’ essa in forma scritta, dei motivi.

L’impugnazione è inefficace se, entro i successivi 270 giorni, il lavoratore non provvede al deposito del ricorso giudiziario o alla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro i 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.