untitledCon nota del 22.07.2014 il Ministero del lavoro fornisce chiarimenti in merito agli obblighi  di visite mediche preventive e periodiche  relativamente ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente ed impiegati durante il periodo notturno.

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 66/2003, per periodo notturno si intende il periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.

L’art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 66/2003 definisce lavoratore notturno:

  • qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
  • qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro.

In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.

Pertanto, nei confronti dei lavoratori intermittenti gli obblighi di sorveglianza sanitaria così come previsti dall’art. 14 comma 1 del DLgs n. 66/2002 devono essere assolti nei casi in cui i lavoratori interessati siano impiegati per un minimo di 80 giorni l’anno e, conseguentemente, anche i controlli preventivi dovranno essere effettuati prima della effettuazione della ottantesima giornata di prestazione notturna.