imagesCAIO83RIIl Ministero della giustizia, con la circolare 24 luglio 2014, rende noto che sono state apportate modifiche tecniche al Sistema Informativo del Casellario (SIC) che consentono di produrre un certificato secondo le disposizioni di cui al D Lgs n. 39/2014.

Con il D.Lgs. n. 39/2014 – in vigore dal 6 aprile 2014 –  sono state dettate disposizioni finalizzate alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Il decreto in questione impone a chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, deve chiedere il certificato penale del casellario giudiziale, per verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undieces del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Le sanzioni interdittive oggetto di trattamento sono:

  1. la pena accessoria dell’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori (artt. 609-nonies, comma 2 e 600-septies, comma 2 del codice penale);
  2. la misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori (art. 609-nonies, comma 3 del codice penale).

Le predette sanzioni interdittive saranno menzionate nel certificato di cui all’articolo 25-bis T.U., finché durano gli effetti delle stesse.

Il Ministero specifica inoltre che, in base a quanto sopra, l’acquisizione del consenso dell’interessato, prevista e allegata alla richiesta di certificato presentata dal datore di lavoro, viene meno con il rilascio in esercizio del nuovo certificato.

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