Le somme erogate dal datore di lavoro nel corso del 2011 ma per prestazioni antecedenti alla stipula di accordo o contratto collettivo relativo a dette erogazioni non possono essere soggette all’imposta sostitutiva, anche quando l’accordo preveda la retroattività al 1° gennaio e le somme si riferiscano a prestazioni comunque effettuate nel 2011.

In tal senso si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 19/E/2011 dell’11.5.2011: la detassazione dei premi di produttività, quindi, non può trovare applicazione per le somme erogate nel corso del 2011 ma per prestazioni effettuate prima della stipula di accordo o contratto collettivo, anche se nel patto è prevista la retroattività al 1° gennaio e gli importi si riferiscono a prestazioni effettuate nel 2011.

La produttività regolamentata sulla scorta di intesa collettiva spiega efficacia per il futuro, non potendo l’autonomia collettiva disporre della materia fiscale.

Infatti, una diversa soluzione consentirebbe alle parti sociali di aggirare il precetto normativo collegando la detassazione alle previsioni dei contratti collettivi nazionali e non invece ai contratti aziendali o territoriali come vuole ora la norma di legge per il 2011.

La tassazione agevolata al 10%, infatti, vale per le somme erogate ai dipendenti del settore privato “in attuazione” di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali volti a incrementare la produttività del lavoro.

Da tanto scaturisce che il datore di lavoro può applicare l’imposta sostitutiva agli importi erogati a partire dalla data in cui è stipulato l’accordo o contratto collettivo territoriale e aziendale, quindi, per prestazioni lavorative che costituiscano esecuzione di detto accordo.

La citata circolare precisa altresì, il regime sanzionatorio: alla luce dell’ obiettive incertezza generatesi sulla scorta delle interpretazioni amministrative e dottrinarie succedutesi in ordine all’ambito di applicazione della detassazione, ai sostituti d’imposta i quali, nei mesi di gennaio e febbraio, abbiano applicato la detassazione su voci variabili della retribuzione, in assenza di accordi o contratti collettivi di II livello, seguendo il comportamento adottato negli anni passati, non devono essere applicate le sanzioni.

La disapplicazione delle sanzioni è però subordinata alla circostanza che i sostituti d’imposta effettuino il versamento della differenza tra l’importo dell’imposta sostitutiva già versato e l’importo effettivamente dovuto in applicazione delle ritenute ordinarie sui redditi di lavoro dipendente, comprensiva di interessi, entro il 1° agosto 2011.