L’art. 2 del “decreto sviluppo” approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 5 maggio 2011 introduce un credito d’imposta per le nuove assunzioni effettuate in alcuni territori del Mezzogiorno.

Beneficiari sono i datori di lavoro che assumono lavoratori a tempo indeterminato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia. Le assunzioni a tempo indeterminato devono essere effettuate nei ventiquattro mesi seguenti l’entrata in vigore del decreto e realizzare un incremento occupazionale.

Il credito di imposta spetta solo se le nuove assunzioni riguardano lavoratori definiti svantaggiati e molto svantaggiati in ambito comunitario dal Regolamento Ce n. 800/2008 (si veda tabella seguente).

LAVORATORI
Soggetti svantaggiati
  • privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi
  • privi di un diploma di scuola media superiore o professionale
  • con più di 50 anni di età
  • con una o più persone a carico e che vivono soli
  • occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna
  • membri di una minoranza nazionale con caratteristiche definite
Soggetti molto svantaggiati
  • lavoratori privi di lavoro da almeno 24 mesi

 

Misura dell’agevolazione

Se l’assunzione riguarda un soggetto svantaggiato, il decreto stabilisce che il credito a favore del datore di lavoro sia pari al 50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all’assunzione e identificati al punto 15, dell’articolo 2, del regolamento Ce 800/08 (vale dire la metà della retribuzione lorda e dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori).

Se, invece, si assume un soggetto molto svantaggiato il beneficio è concesso per 24 mesi.

Perdita del beneficio

Si perde il diritto al credito di imposta se:

  • il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello mediamente rilevato;
  • le nuove assunzioni durano meno di 3 anni (2 anni per le piccole e medie imprese);
  • a carico del datore di lavoro vengono definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente con sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000 o violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

Il credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione su F24, non rileva ai fini del reddito e del valore della produzione ai fini dell’Irap.

Per l’applicazione del credito di imposta bisognerà attendere il decreto ministeriale che regolamenterà gli impegni economici degli organismi coinvolti e il consenso della Commissione Europea.

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