Riportiamo una sintesi della nuova agevolazione introdotta dal Decreto Coesione nota come ‘Bonus Giovani’.
Periodo di Agevolazione
L’incentivo è applicabile per le assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, con l’obiettivo di favorire l’occupazione stabile tra i giovani.
Datori di Lavoro Ammessi
L’agevolazione è rivolta ai datori di lavoro privati, inclusi gli enti pubblici economici e i soggetti privati che non sono considerati imprenditori (come, ad esempio, i datori di lavoro agricoli). Tuttavia, sono esclusi da questo beneficio le pubbliche amministrazioni e i datori di lavoro domestici.
Lavoratori Beneficiari
Possono beneficiare dell’incentivo i lavoratori che, alla data di assunzione, non abbiano compiuto 35 anni e non siano mai stati assunti con contratto a tempo indeterminato. È importante notare che l’esonero è concesso anche nel caso di precedenti assunzioni con contratto di apprendistato, purché queste non siano state trasformate in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Tipologie di Contratti Ammessi
Sono ammessi all’incentivo i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sia per nuove assunzioni che per la trasformazione di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato. Sono esclusi i contratti dirigenziali, così come i rapporti di lavoro domestico e i contratti di apprendistato.
Entità dell’Incentivo
L’incentivo consiste nell’esonero totale dal pagamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con l’esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un massimo di 500 euro al mese per ciascun lavoratore, in conformità con i limiti di spesa autorizzati e nel rispetto delle procedure e dei criteri territoriali e di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Per le assunzioni effettuate presso sedi o unità produttive situate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, l’esonero può arrivare fino a 650 euro al mese. L’agevolazione è concessa per un periodo massimo di 24 mesi. L’aliquota per il calcolo delle prestazioni pensionistiche rimane invariata.
Condizioni Supplementari
L’esonero contributivo è disponibile solo per i datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi, ai sensi della legge n. 223 del 23 luglio 1991, nella stessa unità produttiva. Devono inoltre essere rispettati i principi generali di fruizione degli incentivi previsti dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015.
Note Importanti
1. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero, o di un lavoratore con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva, se avviene entro sei mesi dall’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio goduto.
2. L’efficacia dell’agevolazione è subordinata all’approvazione della Commissione europea.
3. Le modalità specifiche di attuazione dell’esonero saranno definite in un prossimo decreto ministeriale.
4. L’esonero non può essere cumulato con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previsti dalla normativa vigente, ma è pienamente compatibile con l’aumento del costo del personale di nuova assunzione a tempo indeterminato, come previsto dall’articolo 4 del D.Lgs. 216/2023 (cosiddetta maxideduzione).
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