Con risposta ad interpello n. 38 del 21 dicembre 2012, il Ministero del Lavoro ha chiarito la definizione di “lavoratori svantaggiati” di cui all’art. 2, n. 18), lett. d), Reg. (CE) n.800/2008 ossia di “adulti che vivono soli con una o più persone a carico”. La risposta in sintesi:

“…Per quanto riguarda l’individuazione della prima categoria di lavoratori svantaggiati, ovvero “gli adulti che vivono soli con una o più persone a carico”, occorre analizzare i diversi requisiti previsti dalla disposizione comunitaria, ovvero: la “qualità” di adulto, il carico familiare e la convivenza o meno con familiari a carico.
In primo luogo si ritiene possano definirsi “adulti” coloro che hanno superato i 25 anni di età, atteso che nella stessa disciplina comunitaria è invece considerato “giovane” colui che ha un’età compresa tra i 15 e i 25 anni.
Quanto, invece, alla circostanza secondo la quale gli adulti devono vivere “soli con una o più persone a carico”, si ritiene che la disposizione voglia riferirsi sia alla composizione – al
momento dell’assunzione – del nucleo familiare del soggetto in posizione di svantaggio, sia alla definizione di familiare “a carico”, data nel nostro ordinamento dall’art. 12 del T.U.I.R.
In tale prospettiva, pertanto, deve ritenersi applicabile la disciplina dell’art. 20, comma 5 ter, lett. c), D.Lgs. n. 276/2003 qualora il lavoratore, anche attraverso il certificato anagrafico concernente lo “stato di famiglia”, risulti il solo soggetto a sostenere il nucleo familiare, in quanto con una o più persone fiscalmente “a carico”. In alternativa al certificato anagrafico concernente lo stato di famiglia, il lavoratore potrà comunque presentare, al momento dell’assunzione, dichiarazione sostitutiva della certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, a dimostrazione sia della composizione del nucleo familiare che del “carico familiare”.