Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 32 del 27 dicembre 2012, detta le prime istruzioni per il personale ispettivo ai fini dell’individuazione dell’ambito di operatività della presunzione di cui all’art. 69-bis comma 1 del D.Lgs n. 276/2003.
Il Ministero ribadisce che la presunzione si realizza in presenza di almeno due delle seguenti condizioni:
a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi ;
b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a piu’ soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, costituisca piu’ dell’80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi;
c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
Il Ministero precisa che, ai fini della durata della collaborazione (lettera a), il periodo in questione debba individuarsi nell’ambito dell’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre). Pertanto, posto che la durata di un mese sia, convenzionalmente, pari a 30 giorni è possibile ritenere che, nell’ambito di ciascun anno, il periodo in questione debba essere pari ad almeno 241 giorni, anche non continuativi.
Per quanto riguarda il corrispettivo (lettera b), esso deve costituire almento l’80% di quanto ricavato nell’arco di 2 anni solari consecutivi. Il corrispettivo deve derivare, unicamente, da prestazioni di lavoro autonomo fatturato sebbene non ancora incassato. Il riferimento temporale pari a 2 anni solari consecutivi non necessariamente deve coincidere con l’anno civile. Tuttavia, qualora s’intende far valere tale condizione (lettera b) unitamente a quella della durata della prestazione (lettera a), il criterio dell’anno civile “attrae” necessariamente anche il criterio reddittuale.
Per quanto riguarda la postazione fissa di lavoro (lettera c) il Ministero precisa che la stessa potrebbe anche non essere ad uso esclusivo del titolare di Partita I.V.A..
La circolare del Ministero prosegue con l’analisi della deroga all’operatività della presunzione prevista dal comma 2 dell’art. 69-bis del DLgs n. 276/2003.
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