Con circolare congiunta n. 19/E del 10.05.2011 dell’Agenzia delle entrate e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, era stato precisato che ai sostituti d’imposta, i quali nei primi mesi dell’anno 2011 avevano applicato la detassazione su voci variabili della retribuzione in assenza di accordi o contratti collettivi di II livello, non dovessero essere applicate le sanzioni, in ossequio al principio sancito dallo Statuto del contribuente (art. 10, comma 3 della legge n. 212/2000).
La disapplicazione delle sanzioni era stata subordinata alla circostanza che i sostituti d’imposta avessero effettuato il versamento della differenza tra l’importo dell’imposta sostitutiva già versato e l’importo effettivamente dovuto in applicazione delle ritenute ordinarie sui redditi di lavoro dipendente, comprensiva di interessi, entro il 1° agosto 2011.
Considerate le difficoltà manifestate da parte dei sostituti d’imposta, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il termine per il versamento dell’importo dovuto per rimediare, senza applicazioni di sanzioni, alla non corretta applicazione della detassazione degli emolumenti relativi alla produttività aziendale è differito dal 1° agosto al 16 dicembre 2011, anche con riferimento ad eventuali rapporti di lavoro nel frattempo cessati.