Per sanare gli omessi o tardivi versamenti dei tributi, i contribuenti dispongono di tre tipi di perdono  che possono ridurre la sanzione del 30 per cento.

Il ravvedimento sprint: vale entro 14 giorni successivi alla scadenza. In caso di pagamento delle sole imposte, entro i 14 giorni successivi alla scadenza, il ravvedimento “sprint” può essere fatto entro il termine di 30 giorni dalla scadenza originaria del versamento. Si applica una sanzione pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo. La misura varia dallo 0,2% per un giorno di ritardo fino al 2,80% per 14 giorni di ritardo.

Il ravvedimento breve:  può essere utilizzato per le imposte pagate a partire dal quindicesimo giorno fino a 30 giorni successivi alla scadenza. La sanzione applicabile è pari al 3 per cento fisso per le violazioni commesse dal 1° febbraio 2011. Per le violazioni commesse fino al 31 gennaio 2011, si applica la sanzione del 2,5%.

Il ravvedimento lungo: per le imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, dal trentunesimo giorno fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione,  si può ricorrere al ravvedimento lungo. La sanzione applicabile è pari al 3,75 per cento fisso per le violazioni commesse dal 1° febbraio 2011. Per le violazioni commesse fino al 31 gennaio 2011, si applica la sanzione del 3%.

Oltre alle somme dovute e alle mini-sanzioni sono anche dovuti gli interessi legali, attualmente fissati nella misura dell’1,5% annuo.