La disciplina delle dimissioni per fatti concludenti, introdotta dalla legge n. 203/2024, ha prodotto rilevanti effetti sull’accesso alla NASpI, l’indennità di disoccupazione destinata ai lavoratori che perdono involontariamente l’occupazione.
Sul punto è intervenuto l’INPS con la circolare n. 154 del 22 dicembre 2025, fornendo chiarimenti operativi di particolare interesse per datori di lavoro e lavoratori.
Ulteriori novità derivano inoltre dalla legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025), che ha modificato le modalità di erogazione dell’anticipo NASpI in caso di avvio di un’attività autonoma.
Dimissioni per fatti concludenti: il nuovo quadro normativo
L’articolo 19 della legge n. 203/2024 ha integrato l’articolo 26 del D.Lgs. n. 151/2015, introducendo il comma 7-bis.
La norma prevede che, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine stabilito dal CCNL applicato (o, in mancanza, oltre 15 giorni), il datore di lavoro possa:
- comunicare l’evento all’Ispettorato territoriale del lavoro;
- far valere la risoluzione del rapporto per volontà del lavoratore, qualificandola come dimissioni per fatti concludenti.
Effetti delle dimissioni per fatti concludenti sulla NASpI
Il chiarimento centrale fornito dall’INPS riguarda la natura della cessazione del rapporto.
La risoluzione per fatti concludenti non è considerata disoccupazione involontaria. Di conseguenza:
- la NASpI non spetta al lavoratore quando la cessazione è comunicata come dimissioni per fatti concludenti;
- viene infatti meno uno dei requisiti essenziali della prestazione, ossia l’involontarietà della perdita del lavoro.
Questo orientamento è coerente con l’impostazione generale del D.Lgs. n. 22/2015, che riconosce la NASpI esclusivamente in caso di cessazione non imputabile alla volontà del lavoratore.
La scelta del datore di lavoro e le alternative possibili
La circolare INPS n. 154/2025 precisa tuttavia un aspetto operativo di grande rilievo: l’effetto risolutivo non è automatico, ma dipende da una scelta del datore di lavoro.
In presenza di assenze ingiustificate, il datore può infatti:
- attivare la procedura per fatti concludenti, con conseguente preclusione della NASpI;
- oppure seguire il procedimento disciplinare ordinario, concludendo il rapporto mediante:
- licenziamento per giusta causa;
- licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
In quest’ultima ipotesi, se la cessazione risulta formalmente come licenziamento, la NASpI può essere riconosciuta, a condizione che siano soddisfatti i requisiti contributivi e assicurativi previsti dalla legge.
Dimissioni per giusta causa successive: quando la NASpI torna accessibile
Un ulteriore chiarimento, recepito dall’INPS sulla base delle indicazioni del Ministero del Lavoro, riguarda il comportamento del lavoratore.
La procedura per fatti concludenti diventa inefficace se il lavoratore, anche successivamente alla sua attivazione, trasmette dimissioni telematiche.
In particolare:
- se il lavoratore presenta dimissioni per giusta causa, regolarmente formalizzate;
- e se la giusta causa è adeguatamente provata,
la cessazione del rapporto viene ricondotta alla volontà qualificata del lavoratore e la NASpI risulta nuovamente accessibile.
In sostanza, non è sufficiente il dato fattuale dell’assenza, ma assume rilievo decisivo la modalità con cui viene formalizzata la fine del rapporto di lavoro.
NASpI e avvio di attività: erogazione in due tranche dal 2026
La legge di Bilancio 2026 ha inciso anche sull’articolo 8 del D.Lgs. n. 22/2015, modificando le modalità di erogazione dell’anticipo NASpI richiesto per:
- avvio di attività autonoma;
- costituzione di impresa individuale;
- sottoscrizione di capitale sociale in cooperativa.
A decorrere dal 2026:
- l’anticipo non sarà più erogato in un’unica soluzione;
- la prestazione verrà corrisposta in due tranche: 70% in via immediata; 30% in un momento successivo, collegato alla durata teorica residua della NASpI e, in ogni caso, non oltre sei mesi dalla domanda.
Condizioni per la seconda rata e obblighi di restituzione
La seconda tranche del 30% è riconosciuta solo se, nel periodo considerato, il beneficiario:
- non instaura un rapporto di lavoro subordinato;
- non diventa titolare di pensione diretta, fatta salva l’ipotesi dell’assegno ordinario di invalidità.
In caso di rioccupazione subordinata:
- si perde il diritto alla seconda rata;
- resta fermo l’obbligo di restituzione integrale dell’anticipazione già percepita, salvo il caso di rapporto instaurato con la cooperativa per la quale è stata effettuata la sottoscrizione.
Conclusioni operative
Le novità introdotte e i chiarimenti INPS impongono una particolare attenzione nella gestione delle cessazioni e nella valutazione delle scelte successive alla perdita del lavoro.
Sia per i datori di lavoro sia per i lavoratori, risulta essenziale:
- qualificare correttamente la cessazione del rapporto;
- valutare gli effetti previdenziali e assistenziali connessi;
- ponderare con attenzione la richiesta di anticipo NASpI, soprattutto in presenza di concrete possibilità di rioccupazione a breve termine.

