Con un recente interpello presentato dalla Federazione ANIE, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito importanti chiarimenti in merito all’applicazione del DURC di congruità alle imprese che non operano nel settore edile.
La richiesta è nata dal dubbio se la verifica dell’incidenza della manodopera, introdotta dal DM 25 giugno 2021, n. 143, debba essere limitata alle imprese che applicano il CCNL Edilizia, oppure se possa riguardare anche aziende appartenenti ad altri comparti, come quello metalmeccanico o impiantistico, che svolgono lavori edili in modo occasionale o accessorio.
Finalità e campo di applicazione
Il Ministero ha ricordato che la verifica della congruità della manodopera è uno strumento di contrasto al lavoro irregolare e di promozione della trasparenza negli appalti, volto a verificare che il numero di lavoratori impiegati e i relativi versamenti contributivi siano proporzionati all’entità dei lavori eseguiti.
Secondo il DM 143/2021, la congruità riguarda esclusivamente la manodopera impiegata nei lavori edili, sia pubblici che privati. Restano escluse, invece, le attività non edili, come le mere forniture o le prestazioni che si svolgono al di fuori del cantiere.
In altri termini, la verifica si limita alle attività effettivamente riconducibili al settore edile, incluse quelle strettamente complementari, ma non si estende alle lavorazioni di diversa natura.
Iscrizione alla Cassa Edile
Il Ministero ha ribadito inoltre che l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile o all’Edilcassa riguarda soltanto le imprese che operano prevalentemente nel comparto edile, come già chiarito dalla circolare n. 5/2008, dagli interpelli n. 56/2008 e n. 18/2012 e dalla Cassazione (ord. n. 9803/2020).
Le imprese appartenenti ad altri settori non devono, quindi, procedere all’iscrizione, pur essendo tenute a richiedere il DURC di congruità per la parte di lavori edili effettivamente eseguiti.
Conclusioni
In sintesi:
- le imprese edili, che svolgono prevalentemente attività edile, sono obbligate sia all’iscrizione alla Cassa Edile sia al rilascio del DURC di congruità;
- le imprese non edili, che in concreto svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile, pur non essendo tenute all’iscrizione, devono comunque richiedere il DURC di congruità per i lavori edili eventualmente realizzati nei cantieri , corrispondendo solo i costi del servizio di verifica.
Il chiarimento ministeriale contribuisce a definire con maggiore precisione i rapporti tra settore di appartenenza dell’impresa e attività effettivamente svolta in cantiere, fornendo un importante riferimento operativo per aziende e consulenti che gestiscono appalti misti o multisettoriali.

