Equitalia-Rottamazione-cartelleCon la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 193/2016, vengono individuate le modalità e i termini di adesione alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati al concessionario della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016.

Fermo restando l’obbligo di integrale pagamento della quota capitale delle cartelle (contributi, imposte e tributi), degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle somme maturate a favore dell’agente di riscossione a titolo di aggio, i contribuenti con pendenze aperte nei confronti di Equitalia potranno decidere di aderire alla sanatoria beneficiando della cancellazione delle sanzioni, comprese quelle contributive, nonchè degli interessi di mora e delle somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali.

Restano integralmente dovuti, inoltre, gli importi a titolo di rimborso per le procedure esecutive e le spese di notifica delle cartelle di pagamento.

Per beneficiare della sanatoria è necessaria la trasmissione di un’istanza a Equitalia entro il 31 marzo 2017 alla quale segue la comunicazione di accettazione contenete il dettaglio delle somme da versare entro il 31 maggio 2017.  il pagamento potrà essere esguito anche in maniera rateale con un massimo di 5 rate rispettivamente scadenti a luglio, settembre e novembre 2017 e aprile, settembre 2018.

Per quanto riguarda i carichi affidati nel 2016 è chiarito che entro il 28 febbraio 2017, l’agente della riscossione, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi affidati nell’anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento ovvero inviata l’informazione, ovvero notificato l’avviso di addebito.

E’ bene precisare che l’effetto giuridico di affidamento all’agente della riscossione si produce con la consegna del ruolo stesso. Pertanto non potranno formare oggetto di definizione agevolata i ruoli trasmessi all’agente della riscossione tra il 16 dicembre 2016 e il 31 dicembre 2016 poichè si considerano consegnati, e quindi affidati, al 10 gennaio 2017.

Di conseguenza e per lo stesso principio dovranno ritenersi ammessi alla procedura di definizione agevolata anche i ruoli consegnati dal 16 dicembre 1999 al 31 gennaio 1999 in quanto si considereranno consegnati il 10 gennaio 2000.