Con sentenza n. 24681 del 2 dicembre 2016, la Corte di Cassazione ha affermato la legittimità del licenziamento irrogato ad un dipendente in malattia, irreperibile alle visite di controllo INPS nelle fasce di reperibilità, se non provvede a dimostrare adeguatamente la necessità di allontanarsi dal domicilio per esigenze indifferibili.
Pertanto, non rileva l’effettività della malattia nè è sufficiente la produzione di un certificato medico attestante la presenza in quelle ore presso lo studio, ma va altresì dimostrato che tale visita non poteva essere effettuata in altri orari della giornata.
Nella fattispecie, la questione riguarda un licenziamento intimato ad un lavoratore dipendente che era risultato assente per ben 5 volte alla visita fiscale di controllo della malattia, senza mai aver fornito adeguate giustificazioni al riguardo. Peraltro, tale comportamento omissivo del lavoratore era stato ripetuto più volte nonostante allo stesso fossero già state comminate, da parte del datore di lavoro, una multa e la sospensione dal servizio. Tale circostanza risultava inoltre, aggravata in quanto il lavoratore ricopriva il ruolo di direttore di un ufficio postale, e come tale responsabile del coordinamento e del controllo di altri dipendenti.
La Corte di Cassazione ha precisato che l’obbligo di reperibilità alle visite di controllo imposto al lavoratore dipendente rappresenta oltre che un onere all’interno del rapporto assicurativo anche un obbligo accessorio alla prestazione principale del rapporto di lavoro, perciò l’irrogazione della sanzione poteva essere evitata solamente qualora il lavoratore abbia potuto provare un ragionevole impedimento all’osservanza di tale comportamento.