La legge di stabilità 2016 è intervenuta a potenziare il welfare aziendale attraverso una sostanziale modifica all’art.51 del Tuir, anche al fine di favorirne la diffusione tra le imprese di minore dimensione.
Per welfare aziendale si intende, infatti, un insieme di prestazioni e servizi erogati a titolo gratuito da un’azienda ai propri dipendenti per migliorarne la vita lavorativa e privata.
1. Opere e servizi previsti dall’art. 51 comma 2 lettera f) TUIR.
Tali servizi hanno finalità di istruzione, educazione, ricreazione, culto, assistenza sociale e sanitaria (come da finalità previste dall’art. 100, comma 1, Tuir). Si tratta di opere e servizi messi a disposizione in strutture di proprietà e non dell’azienda le cui spese sono sostenute dal datore volontariamente o in conformità a contratti, accordi o regolamenti aziendali e fruibili dalla generalità dei dipendenti o da categorie di dipendenti e loro familiari, anche se non fiscalmente a carico. Se sono messi a disposizione da strutture esterne all’azienda, per non tassarli, è necessario che il dipendente rimanga estraneo al rapporto di pagamento che intercorre tra l’azienda e l’effettivo prestatore del servizio.
Il valore di tali opere e servizi non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente. Quindi, non sono imponibili né ai fini fiscali né ai fini contributivi.
Diversamente, in favore del datore di lavoro: se le spese sono sostenute volontariamente sono deducibili nella misura del 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi; se invece le spese sono sostenute in forza di un contratto, accordo o regolamento sono interamente deducibili (si attendono sul punto chiarimenti ministeriali).
2. Somme e servizi previsti dall’art. 51 comma 2 lettera f-bis) TUIR.
Si tratta di somme o servizi erogati su base volontaria o in conformità a contratti, accordi o regolamenti aziendali alla generalità o categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi da parte dei familiari, anche se non fiscalmente a carico, riguardanti:
- servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi;
- per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali;
- borse di studio.
Tali spese non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Quindi, non sono imponibili né ai fini fiscali né ai fini contributivi.
Per il datore trattasi di costi interamente deducibili (si attendono sul punto chiarimenti ministeriali).
3. Somme e servizi previsti dall’art. 51 comma 2 lettera f-ter) TUIR.
Si tratta di somme o servizi erogati dal datore di lavoro su base volontaria o in conformità di accordi, contratti o regolamenti aziendali alla generalità o categorie di dipendenti per assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti.
Tali spese non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Quindi, non sono imponibili né ai fini fiscali né ai fini contributivi.
Per il datore trattasi di costi interamente deducibili (si attendono sul punto chiarimenti ministeriali).