imagesL’art. 21 del D.Lgs. n. 151/2015 è intervenuto in materia di infortunio, modificando termini e modalità nell’ambito degli obblighi da parte del datore di lavoro di denuncia/comunicazione di infortunio sul lavoro.

In particolare:

  • Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all’INAIL gli infortuni che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni. La denuncia dell’infortunio deve essere fatta esclusivamente con modalità telematica entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia.
  • Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro ore dall’infortunio.
  • Qualora l’inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il termine per la denuncia decorre da quest’ultimo giorno.
  • Il datore di lavoro, anche se non soggetto agli obblighi di assicurazione v/INAIL, deve, nel termine di due giorni, dare notizia all’autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro mortale o con prognosi superiore a trenta giorni. Tale adempimento si intende assolto con l’invio all’INAIL della denuncia di infortunio con modalità telematica. Sarà a carico dell’INAIL  la messa a disposizione dei dati relativi alle denunce degli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni per gli accertamenti da parte della DTL competente.