La legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) conferma il ricorso alle imposte sostitutive come strumento selettivo di politica fiscale e del lavoro, intervenendo su specifiche componenti del reddito di lavoro dipendente e sulla fiscalità internazionale delle persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia.

Le principali novità riguardano tre ambiti distinti:

  1. la tassazione agevolata delle maggiorazioni retributive per lavoro notturno, festivo e a turni;
  2. la conferma del trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale;
  3. la rimodulazione dell’imposta sostitutiva sui redditi esteri dei c.d. neo-residenti.

Tassazione agevolata delle maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e a turni

I commi 10-12 dell’articolo 1 introducono, limitatamente al periodo d’imposta 2026, un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, con aliquota del 15%, sulle maggiorazioni e indennità corrisposte per:

  • lavoro notturno;
  • lavoro festivo;
  • lavoro nei giorni di riposo settimanale;
  • lavoro a turni, secondo quanto previsto dai CCNL.

L’agevolazione si applica entro il limite annuo di 1.500 euro ed è riservata ai lavoratori dipendenti del settore privato con reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro nel 2025.
Restano esclusi i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale, per i quali continua ad applicarsi una disciplina speciale.

È prevista la facoltà di rinuncia da parte del lavoratore, che può optare per la tassazione ordinaria qualora più conveniente, mentre restano ferme le regole contributive previdenziali.


Trattamento integrativo speciale per il settore turistico, ricettivo e termale

I commi 18-21 confermano anche per il 2026 il trattamento integrativo speciale in favore dei lavoratori dipendenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, del turismo e degli stabilimenti termali.

Per il periodo 1° gennaio – 30 settembre 2026, ai lavoratori con reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel 2025 è riconosciuto un importo pari al 15% delle retribuzioni lorde riferite:

  • al lavoro notturno;
  • al lavoro straordinario svolto nei giorni festivi.

Il trattamento non concorre alla formazione del reddito ed è anticipato dal datore di lavoro su richiesta del lavoratore, con successiva compensazione in F24. La misura si pone in continuità con le precedenti leggi di Bilancio, confermando un regime di favore ormai consolidato per un comparto caratterizzato da stagionalità e forte incidenza del lavoro disagiato.


Neo-residenti: aumento dell’imposta sostitutiva sui redditi esteri

I commi 25-26 intervengono sulla disciplina dell’articolo 24-bis del TUIR, modificando l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero dalle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia.

A decorrere dal periodo d’imposta 2026:

  • l’imposta forfettaria per il contribuente principale è innalzata da 200.000 a 300.000 euro annui;
  • l’importo dovuto per ciascun familiare incluso nell’opzione passa da 25.000 a 50.000 euro.

Restano invariati gli altri elementi del regime, tra cui l’esclusione dei redditi esteri dall’IRPEF ordinaria, l’esonero dal monitoraggio fiscale e dalle imposte patrimoniali estere. Le nuove regole si applicano solo ai soggetti che trasferiscono la residenza dal 2026, mentre per chi ha già esercitato l’opzione continua a valere la disciplina previgente.


Considerazioni di sintesi

Le misure introdotte dalla legge di Bilancio 2026 confermano un’impostazione fondata su interventi mirati e selettivi, affidando alle imposte sostitutive e ai trattamenti integrativi il compito di modulare il prelievo fiscale in funzione di specifiche esigenze occupazionali e di attrattività del sistema Paese.

In particolare, la detassazione delle maggiorazioni per lavoro disagiato rappresenta una novità significativa ma temporanea, mentre la proroga del trattamento integrativo per il turismo rafforza un regime di favore ormai strutturato. Sul versante della fiscalità internazionale, l’innalzamento dell’imposta sostitutiva per i neo-residenti accentua il carattere selettivo del regime, mantenendone però l’impianto complessivo.