L’art. 12 del decreto-legge n. 115 del 9 agosto 2022 ha previsto, per il solo periodo d’imposta 2022, sia l’innalzamento a 600 euro della soglia di esenzione stabilita dall’art. 51, comma 3, del Tuir per i fringe benefits assegnati dal datore di lavoro ai propri dipendenti, sia la possibilità che il datore di lavoro anticipi e/o rimborsi in esenzione d’imposta le spese sostenute dai dipendenti per le utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Più recentemente, sul tema è tornato l’art. 3, comma 10, del decreto-legge n. 176 del 18 novembre 2022 (c.d. Aiuti-quater), il quale, modificando il citato art. 12 del decreto-legge n. 115, ha innalzato ulteriormente a 3000 euro la soglia di esenzione dei fringe benefits per il 2022.

L’erogazione del bonus 3000 euro è facoltativa e dipende dalle decisioni della singola azienda privata e limitatamente all’anno 2022 (retribuzioni da pagare entro il 12.01.2023).

Destinatari del bonus 3000 euro sono tutti i lavoratori dipendenti del settore privato ed è volto a coprire i costi di bollette della luce, del gas e dell’acqua sostenuti dai beneficiari corso del 2022.

Con particolare riferimento all’innalzamento della quota di non concorrenza fino a 3000 euro mediante il pagamento o rimborso delle utenze domestiche, con la circolare n. 35/E del 4 novembre 2022 (scritta quando il limite era stato alzato a 600 euro ma che si ritiene applicabile al nuovo limite dei 3000 euro) l’Agenzia ha chiarito che tali utenze domestiche possono riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, ma a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.

E’ possibile ricomprendere anche le utenze per uso domestico anche qualora queste siano intestate:

  • al condominio e che vengono ripartite fra i condomini;
  • al proprietario dell’immobile (locatore), qualora nel contratto di locazione sia prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniugi e familiari.

Per richiedere il bonus 3.000 euro il datore di lavoro potrà acquisire e conservare:

  • la documentazione volta a giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR, nel rispetto della normativa della privacy

oppure

  • una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il lavoratore attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche e che contenga tutti i dati necessari per identificarli (numero e intestatario della fattura, tipologia di utenza, importo pagato, la data e le modalità di pagamento)

oltre ad una ulteriore dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del lavoratore che attesti che le fatture non sono già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, anche da parte di altri datori di lavoro.