Con il decreto 5 settembre 2022, il Ministero del lavoro ha disposto la riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile per il 2022 nella misura dell’11,50%, confermando così quanto stabilito negli anni passati.
La riduzione ha effetto sui contributi Inps diversi da quelli pensionistici e non è cumulabile per eventuali rapporti di lavoro che danno diritto ad agevolazioni contributive ad altro titolo.
La contribuzione ridotta, a chi spetta?
La riduzione contributiva spetta ai datori di lavoro edili classificati nel settore:
• Industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305;
• Artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305;
• Con i codici ATECO da 412000 a 439909.
Sono invece escluse dalla riduzione contributiva le imprese di installazione di impianti elettrici, idraulici e simili, contraddistinte da:
• Codici ATECO da 432101 a 432909;
• Codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.
La contribuzione ridotta, quali requisiti?
Per accedere al beneficio sono previsti i seguenti requisiti:
• regolarità contributiva;
• rispetto delle disposizioni in materia di retribuzione imponibile;
• assenza di condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio precedente.