Con il Decreto Direttoriale n. 46 del 15 aprile 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha disciplinato, per l’annualità 2026, le modalità di accesso al Fondo Screening e DAE, destinato a finanziare interventi aziendali in materia di prevenzione sanitaria e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il provvedimento si inserisce nel quadro delle politiche di promozione della salute nei contesti lavorativi, previste dall’art. 1, comma 392, della legge n. 207/2024, con una dotazione finanziaria pari a 500.000 euro annui a decorrere dal 2026.

Ambito di applicazione: quali interventi sono finanziabili

Il Fondo prevede due linee di intervento, tra loro cumulabili:

  1. Programmi di screening e prevenzione sanitaria

Sono finanziabili attività aziendali finalizzate alla prevenzione di patologie:

  • cardiovascolari;
  • oncologiche;
  • respiratorie.

Rientrano tra le spese ammissibili:

  • screening diagnostici e valutazioni del rischio;
  • prestazioni specialistiche e diagnostico-terapeutiche;
  • campagne di informazione ed educazione sanitaria;
  • monitoraggi clinici e controlli periodici;
  • esami per l’individuazione precoce di patologie tumorali.

Condizione essenziale è la stipula, nel corso del 2026, di un protocollo sanitario con strutture pubbliche o private accreditate.

  1. Acquisto di defibrillatori (DAE)

È previsto un contributo per l’acquisto di:

  • defibrillatori semiautomatici;
  • defibrillatori automatici (DAE);

purché dotati di certificazione CE e a condizione che l’azienda non sia già obbligata per legge alla loro dotazione.

Soggetti beneficiari: requisiti di accesso

Possono accedere al Fondo:

  • tutte le imprese con almeno un dipendente regolarmente contrattualizzato;
  • in regola con:
    • obblighi contributivi (DURC);
    • assicurativi;
    • normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Costituiscono cause ostative:

  • condanne definitive per violazioni in materia di sicurezza;
  • cause interdittive ex D.Lgs. 231/2001;
  • cause antimafia ex art. 67 D.Lgs. 159/2011.

Entità del contributo

Il finanziamento è riconosciuto a rimborso delle spese sostenute, nei seguenti limiti:

  • fino a 2.000 euro per programmi di screening;
  • fino a 1.000 euro per acquisto di DAE.

Le due misure sono cumulabili, con un potenziale beneficio massimo pari a 3.000 euro per impresa.

Procedura di domanda: tempistiche e modalità operative

L’accesso al Fondo avviene esclusivamente in modalità telematica:

  1. Preregistrazione su servizi.lavoro.gov.it;
  2. Presentazione della domanda su screeningdae.lavoro.gov.it tramite SPID o CIE.

Finestra temporale:

  • apertura: 27 maggio 2026 (ore 10:00)
  • chiusura: 31 gennaio 2027 (ore 23:59)

Elemento determinante è che le domande vengono istruite in ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento delle risorse.

Documentazione richiesta

A pena di inammissibilità:

Per gli screening:

  • protocollo sanitario sottoscritto;
  • fattura con riferimento all’accordo;
  • prova di pagamento tracciabile.

Per i DAE:

  • fattura 2026 con indicazione di modello e caratteristiche;
  • prova di pagamento tracciabile.

È espressamente vietata la trasmissione di dati sanitari dei lavoratori.

Divieti di cumulo e rapporti con l’INAIL

Un aspetto di particolare rilievo riguarda l’incompatibilità con:

  • la riduzione del tasso medio INAIL per prevenzione (OT23), qualora riferita ai medesimi interventi di screening.

Ne deriva la necessità, per le imprese, di effettuare una valutazione preventiva di convenienza tra:

  • accesso al Fondo;
  • benefici contributivi INAIL.

Criticità operative e indicazioni strategiche

Dal punto di vista applicativo emergono alcuni elementi chiave:

  • il contributo opera in logica di rimborso ex post, con anticipazione integrale dei costi da parte dell’impresa;
  • la tempestività nella presentazione della domanda è decisiva;
  • è necessario predisporre preventivamente:
    1. protocolli sanitari;
    2. documentazione amministrativa;
    3. tracciabilità dei pagamenti.

Inoltre, l’erogazione del contributo è subordinata alla permanenza della regolarità contributiva e, per i DAE, alla dichiarazione di effettivo possesso del dispositivo.

Conclusioni

Il Fondo Screening e DAE 2026 rappresenta un’opportunità concreta per le imprese che intendono investire in welfare aziendale, prevenzione sanitaria e sicurezza sul lavoro, ma richiede una gestione attenta sotto il profilo:

  • documentale;
  • temporale;
  • strategico (in relazione ad altri incentivi, come l’OT23).

Alla luce della limitata dotazione finanziaria e del criterio cronologico di accesso, risulta essenziale un approccio tempestivo e strutturato, anche con il supporto di consulenti del lavoro e professionisti specializzati.