Con il Decreto Direttoriale n. 46 del 15 aprile 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha disciplinato, per l’annualità 2026, le modalità di accesso al Fondo Screening e DAE, destinato a finanziare interventi aziendali in materia di prevenzione sanitaria e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il provvedimento si inserisce nel quadro delle politiche di promozione della salute nei contesti lavorativi, previste dall’art. 1, comma 392, della legge n. 207/2024, con una dotazione finanziaria pari a 500.000 euro annui a decorrere dal 2026.
Ambito di applicazione: quali interventi sono finanziabili
Il Fondo prevede due linee di intervento, tra loro cumulabili:
- Programmi di screening e prevenzione sanitaria
Sono finanziabili attività aziendali finalizzate alla prevenzione di patologie:
- cardiovascolari;
- oncologiche;
- respiratorie.
Rientrano tra le spese ammissibili:
- screening diagnostici e valutazioni del rischio;
- prestazioni specialistiche e diagnostico-terapeutiche;
- campagne di informazione ed educazione sanitaria;
- monitoraggi clinici e controlli periodici;
- esami per l’individuazione precoce di patologie tumorali.
Condizione essenziale è la stipula, nel corso del 2026, di un protocollo sanitario con strutture pubbliche o private accreditate.
- Acquisto di defibrillatori (DAE)
È previsto un contributo per l’acquisto di:
- defibrillatori semiautomatici;
- defibrillatori automatici (DAE);
purché dotati di certificazione CE e a condizione che l’azienda non sia già obbligata per legge alla loro dotazione.
Soggetti beneficiari: requisiti di accesso
Possono accedere al Fondo:
- tutte le imprese con almeno un dipendente regolarmente contrattualizzato;
- in regola con:
- obblighi contributivi (DURC);
- assicurativi;
- normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Costituiscono cause ostative:
- condanne definitive per violazioni in materia di sicurezza;
- cause interdittive ex D.Lgs. 231/2001;
- cause antimafia ex art. 67 D.Lgs. 159/2011.
Entità del contributo
Il finanziamento è riconosciuto a rimborso delle spese sostenute, nei seguenti limiti:
- fino a 2.000 euro per programmi di screening;
- fino a 1.000 euro per acquisto di DAE.
Le due misure sono cumulabili, con un potenziale beneficio massimo pari a 3.000 euro per impresa.
Procedura di domanda: tempistiche e modalità operative
L’accesso al Fondo avviene esclusivamente in modalità telematica:
- Preregistrazione su servizi.lavoro.gov.it;
- Presentazione della domanda su screeningdae.lavoro.gov.it tramite SPID o CIE.
Finestra temporale:
- apertura: 27 maggio 2026 (ore 10:00)
- chiusura: 31 gennaio 2027 (ore 23:59)
Elemento determinante è che le domande vengono istruite in ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento delle risorse.
Documentazione richiesta
A pena di inammissibilità:
Per gli screening:
- protocollo sanitario sottoscritto;
- fattura con riferimento all’accordo;
- prova di pagamento tracciabile.
Per i DAE:
- fattura 2026 con indicazione di modello e caratteristiche;
- prova di pagamento tracciabile.
È espressamente vietata la trasmissione di dati sanitari dei lavoratori.
Divieti di cumulo e rapporti con l’INAIL
Un aspetto di particolare rilievo riguarda l’incompatibilità con:
- la riduzione del tasso medio INAIL per prevenzione (OT23), qualora riferita ai medesimi interventi di screening.
Ne deriva la necessità, per le imprese, di effettuare una valutazione preventiva di convenienza tra:
- accesso al Fondo;
- benefici contributivi INAIL.
Criticità operative e indicazioni strategiche
Dal punto di vista applicativo emergono alcuni elementi chiave:
- il contributo opera in logica di rimborso ex post, con anticipazione integrale dei costi da parte dell’impresa;
- la tempestività nella presentazione della domanda è decisiva;
- è necessario predisporre preventivamente:
-
- protocolli sanitari;
- documentazione amministrativa;
- tracciabilità dei pagamenti.
Inoltre, l’erogazione del contributo è subordinata alla permanenza della regolarità contributiva e, per i DAE, alla dichiarazione di effettivo possesso del dispositivo.
Conclusioni
Il Fondo Screening e DAE 2026 rappresenta un’opportunità concreta per le imprese che intendono investire in welfare aziendale, prevenzione sanitaria e sicurezza sul lavoro, ma richiede una gestione attenta sotto il profilo:
- documentale;
- temporale;
- strategico (in relazione ad altri incentivi, come l’OT23).
Alla luce della limitata dotazione finanziaria e del criterio cronologico di accesso, risulta essenziale un approccio tempestivo e strutturato, anche con il supporto di consulenti del lavoro e professionisti specializzati.
